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Ho chiesto asilo politico. Posso lavorare?

Salve sono un cittadino eritreo, ho chiesto asilo politico e la Questura mi ha rilasciato un permesso che vale tre mesi. Posso lavorare?

24 ottobre 2008 – I richiedenti asilo sono autorizzati a permanere sul territorio nazionale durante l’esame della domanda e fino alla definizione della procedura relativa al riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ex art. 7 decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008.

In seguito alla presentazione della domanda (all’ufficio di polizia di frontiera o alla Questura territorialmente competente) viene consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo contenente i suoi diritti e doveri durante la permanenza in Italia.

Qualora la Questura riscontri che non sia necessario che il cittadino straniero venga ospitato nei Centri di accoglienza (es. per accertarne l’identità perché privo di documenti) o trattenuto nei Centri di Identificazione (perché condannato per determinati reati, ecc.) gli rilascia un permesso di soggiorno per “richiesta asilo” valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda di asilo da parte della Commissione territoriale competente.

Tale permesso di soggiorno riconosce i seguenti diritti:
 – assistenza sanitaria (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
–  istruzione scolastica obbligatoria;
– per ora libertà di circolazione sul territorio italiano, dal 5 novembre 2008 entro i limiti previsti dal prefetto (Decreto legislativo n. 159 del 2008);
–  assistenza economica per coloro che sono  privi di mezzi di sussistenza;
 – alloggio nei centri di accoglienza convenzionati con Comuni o gestiti da privati.

N.B.
Il diritto al lavoro può essere esercitato dai richiedenti asilo solo dopo sei mesi di permanenza sul territorio nazionale senza che sia intervenuta la decisione sulla domanda di asilo.

L’art. 11 del Decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005, infatti, prevede che: “Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”.

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, pertanto, non può lavorare per i primi 6 mesi. Alla scadenza di tale periodo, senza che sia intervenuta una decisione in merito alla domanda, il richiedente asilo dovrà chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno direttamente in Questura (che ha competenza esclusiva) e non tramite kit postale. In seguito la Questura gli rilascerà un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi che consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della  procedura  di riconoscimento.

All’atto dell’assunzione di un cittadino extraue titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo non sussiste l’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno (circolare Ministero Interno del 25 ottobre 2005).

Non è possibile convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo in motivi di lavoro.

Attenzione
Nel caso in cui  la Commissione territoriale neghi il riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria è necessario interrompere il rapporto di lavoro con il richiedente asilo. La Questura, infatti, adotterà un provvedimento di diniego di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno rilasciato e quindi il datore di lavoro rischierebbe di incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 22 comma 12  del Testo Unico Immigrazione per l’assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (reclusione da 6 mesi a tre anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore assunto).

Rosanna Caggiano

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