Roma – 17 dicembre 2012 – Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (la cosiddetta “carta di soggiorno”) rilasciato da altro Stato membro, può svolgere attività lavorativa in uno Stato Europeo, diverso da quello che ha rilasciato il titolo di soggiorno. Tale principio è stabilito dalla Direttiva Europea n. 2003/109/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 3 del 2007.
E’ però opportuno precisare che, la stessa Direttiva prevede la possibilità da parte degli Stati membri, per ragioni di politiche del lavoro, di limitare il numero di stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE rilasciato da altro Stato dell’Unione, che possono svolgere attività lavorativa all’interno del loro territorio.
Tale limitazione in Italia, prevista dall’articolo 9bis del Testo Unico sull’immigrazione, coincide con la previsione di apposite quote indicate annualmente dal Governo in un decreto, con il quale viene determinato il numero di stranieri che può fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (il c.d. decreto flussi).
Le quote previste nel decreto flussi
Il recente Decreto Flussi, (Decreto del Consiglio dei Ministri del 16.10.2012), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 novembre, ha previsto determinate quote per consentire ai possessori di permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, di svolgere attività lavorativa in Italia.
In particolare sono previsti 750 posti disponibili, suddivisi in 500 per lavoro subordinato e 250 per lavoro autonomo.
La procedura
Innanzitutto, occorre accedere al sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), registrarsi ed inviare telematicamente le domande per richiedere il nullaosta per svolgere lavoro subordinato oppure la richiesta di verifica della sussistenza della quota per lavoro autonomo.
Sul sito del Ministero, oltre ai moduli da inviare telematicamente sono presenti anche dei file PDF, all’interno dei quali, sono fornite spiegazioni sulle modalità di compilazione ed invio delle domande.
Lavoro subordinato
In particolare, nel caso in cui lo straniero voglia svolgere attività di lavoro subordinato, la domanda di nulla osta (modulo LS) dovrà essere inviata dal datore di lavoro, indicando all’interno tutti i propri dati, i dati del lavoratore (compresi il permesso di soggiorno posseduto e la data di ingresso in Italia), il tipo di lavoro da svolgere e la tipologia contrattuale applicata. Il datore di lavoro, in questo caso si impegna altresì al pagamento delle spese di rientro in Patria del lavoratore nel caso di espulsione coattiva ed a comunicare tutte le variazioni inerenti il rapporto di lavoro.
La domanda viene inviata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, che effettuate tutte le verifiche, qualora non sussistano condizioni ostative, convocherà il lavoratore ed il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta, consegnando al lavoratore anche i moduli pre-stampati per la richiesta del permesso di soggiorno.
Lavoro autonomo
Nel caso in cui invece lo straniero intenda esercitare attività di lavoro autonomo, dovrà inoltrare telematicamente la domanda di verifica della sussistenza della quota per lavoro autonomo e di richiesta di certificazione attestante il possesso dei requisiti. In questo caso la domanda dovrà essere inoltrata direttamente dall’interessato dopo la registrazione sul sito del Ministero dell’Interno.
Per poter esercitare il lavoro autonomo è necessario che lo straniero sia in possesso della documentazione che lo abilità allo svolgimento di tali attività che varia, a seconda che riguardi l’esercizio della libera professione, l’attività imprenditoriale, prestazioni di consulenza o contratti d’opera, l’amministrazione di società o l’ attività di traduzione o lettori universitari di madre lingua. La documentazione dovrà essere presentata in copia allo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della convocazione.
Qualora non vi siano circostanze ostative, allo straniero verranno consegnati la certificazione attestante il possesso dei requisiti ed i moduli per la richiesta del permesso di soggiorno.
Il permesso rilasciato è un permesso ordinario
A seguito delle richieste formulate dallo straniero, come chiarito da una circolare del Ministero dell’Interno (circolare del 16 febbraio 2010) verrà rilasciato dall’Autorità amministrativa competente un permesso di soggiorno ordinario, relativo all’attività svolta (quindi permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo a seconda dei casi).
Di tale rilascio, ne viene data altresì comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato allo straniero il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.