25 febbraio 2014 – Il titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante (la cosiddetta “carta di soggiorno”) può assentarsi dal territorio UE, e quindi dall’Italia, per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Ciò vuol dire che se il cittadino extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante, torna nel proprio Paese o esce dal territorio UE, può restare massimo un anno senza che gli venga revocato il titolo di soggiorno.
Nel caso in cui il titolare del permesso di soggiorno CE si rechi in un altro Paese UE e si assenta dall’Italia per un periodo superiore a sei anni, perde il titolo di soggiorno italiano. Anche nel caso in cui gli venga rilasciato un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante da un altro Stato membro dell’UE, il documento di soggiorno italiano viene revocato.
Non sempre la revoca del permesso di soggiorno CE implica che venga disposto un decreto di espulsione nei confronti del cittadino extracomunitario. Nei casi specificati sopra, cioè nei casi in cui il permesso di soggiorno CE è stato revocato per assenze prolungate oppure per il rilascio di un titolo di soggiorno CE da parte di un altro Stato UE, se il cittadino extracomunitario ha le condizione previste del D.Lgs. n. 286/98 gli può essere rilasciato un altro tipo di permesso di soggiorno, come ad esempio per motivi di lavoro oppure familiari.
Quando il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante è revocato per una delle cause precedenti, il cittadino extracomunitario può riacquistarlo dimostrando di essere in possesso dei requisiti di legge previsti per il rilascio della medesima tipologia di soggiorno. L’unica differenza è che egli deve essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 3 anni o non più da 5 anni, perché non si tratta del primo rilascio.
D.ssa Maria Elena Arguello