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Ho perso il lavoro. Che succede al mio permesso di soggiorno?

La mia azienda ha chiuso e ho perso il posto. Ho un permesso di lavoro subordinato che mi scade  tra un anno. Possono revocarmelo? Potrò ancora rinnovarlo se non trovo un altro lavoro?

13 marzo 2015 – La perdita del posto di lavoro non costituisce mai motivo di revoca del permesso di soggiorno per lavoro  di cui sia titolare il cittadino extracomunitario.

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, per un periodo non inferiore a 1 anno.

Se il lavoratore poi usufruisce di una indennità per il sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, ecc.), l’iscrizione alle liste di collocamento deve essere fatta per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito.

Il primo passo da fare è, pertanto, accertarsi di essere iscritti nelle suddette liste disponibili presso i Centri per l’Impiego competenti territorialmente.  In alcuni casi, ad esempio nei licenziamenti collettivi, l’iscrizione avviene automaticamente a seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro.

Dopo aver verificato o effettuato l’iscrizione nelle liste di collocamento, il lavoratore può mettersi alla ricerca di una nuova occupazione senza necessità di cambiare il permesso di soggiorno per lavoro.

Solo alla scadenza del permesso posseduto, qualora non sia stato assunto da altro datore di lavoro, il cittadino extracomunitario può chiedere la conversione del permesso di lavoro in permesso per attesa occupazione utilizzando l’apposito Kit rilasciato dallo Sportello Amico di un qualsiasi ufficio postale. Oltre la compilazione dei moduli presenti nel Kit, dovrà allegare in copia il permesso di soggiorno scaduto, il passaporto e il certificato di iscrizione alle liste di collocamento.

La Questura, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascerà un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.

Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche se il lavoratore, titolare precedentemente di altro permesso, risulti “disoccupato” e quindi in cerca di lavoro da più di un anno. La Questura sarà obbligata pertanto a rilasciarglielo, con una durata annuale, nulla rilevando il fatto che il richiedente abbia nei fatti già usufruito di anno per la ricerca di un lavoro (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 06069/2014).

Il permesso per attesa occupazione, alla scadenza, può essere rinnovato/convertito solo in presenza di un nuovo contratto di lavoro, o, in mancanza, tentando di far valere la disponibilità di risorse economiche sufficienti di cui dispone il cittadino extracomunitario: indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione, di somme percepite a titolo di TFR, ecc. ecc., come previsto dall’art.22 comma 11 del D. Lgs 286/98 e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 5792 del 09 luglio 2012.

Infine, in tutti i casi in cui il cittadino in possesso di un permesso per attesa occupazione possa far valere i diritti in materia di ricongiungimento familiare, ben potrà cambiare il proprio permesso in uno per motivi familiari, sempre che siano presenti i requisiti di reddito e alloggio da parte del familiare a cui si voglia ricongiungere.

 

Avv. Mascia Salvatore

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