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Ho perso il lavoro. E il mio permesso?

Sono un cittadino extracomunitario avevo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in scadenza, ho perso il lavoro. Come posso fare per restare in Italia, posso rinnovare il mio permesso?

1 dicembre 2011 – L’art. 22 comma 11 del T.U.sull’immigrazione espressamente prevede che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Questo vale non solo per il titolare del permesso per lavoro ma anche per i familiari a suo carico regolarmente soggiornanti in Italia con permesso per motivi familiari.

 

Per tutta la durata del permesso, quindi, il cittadino extraue può ricercare un nuovo lavoro oppure iniziare un’attività commerciale, ad esempio aprendo un phone center oppure un negozio di alimentari. Nel momento del rinnovo dovrà, quindi, in questi casi, documentare la nuova occupazione lavorativa, sia subordinata che autonoma.

Il problema c’è, invece, se il cittadino extraUe entro la scadenza del permesso, non riesce a trovare alcun lavoro. La legge, in questa ipotesi, riconosce il diritto di chiedere il rilascio di un oermesso per attesa occupazione.

Per poterlo richiedere è però necessario essere iscritti alle liste di mobilità tenute dai Centri per l’Impiego e tale iscrizione può esser fatta solo se il permesso di soggiorno è in corso di validità e non è, quindi, scaduto.
Una volta perso il lavoro è perciò consigliabile, prima di ogni cosa, recarsi al Centro per l’Impiego competente per residenza e chiedere l’iscrizione alle liste di mobilità.

Documentazione da presentare:
– Documento di identità
– Codice Fiscale
– Permesso di soggiorno valido.

A seguito dell’iscrizione il Centro per l’Impiego rilascia un certificato che deve poi essere allegato alla domanda di rilascio del permesso per attesa occupazione.

Entro 60 giorni dalla scadenza del permesso per lavoro, il cittadino extracomunitario, nel caso in cui non abbia trovato un’occupazione lavorativa, deve richiedere la conversione del permesso da lavoro a attesa occupazione.

La domanda si presenta utilizzando l’apposito Kit che deve essere spedito presso un qualsiasi Sportello Amico presente negli Uffici Postali.
Ai moduli 1 e 2 contenuti nel Kit occorre allegare, tutto in copia,  la prima pagina del passaporto, il permesso di soggiorno, la documentazione relativa all’alloggio e il certificato di iscrizione alle liste di mobilità.
L’operatore dell’ufficio rilascia l’assicurata postale, che sostituisce a tutti gli effetti il vecchio cedolino del permesso di soggiorno, e comunica al richiedente l’appuntamento in Questura per i rilievi fotodattiloscopici e per l’esibizione della documentazione allegata al kit.

Il permesso che viene rilasciato ha una durata non inferiore a  6 mesi ma non è rinnovabile!
Potrà però essere convertito in un nuovo permesso per lavoro se entro il termine di validità il cittadino extraue troverà una nuova occupazione.

Avv. Mascia Salvatore

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