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Mi è arrivata una multa. Che fare?

Salve, vorrei sapere cosa fare quando si prende una multa per violazione del codice della strada. Se si ritiene la multa ingiusta come ci si può difendere?

 

8 settembre 2011 – Quando si viola una norma del codice della strada (decreto legislativo 285 del 1992) le forze dell’ordine (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza o soggetti dotati di una particolare abilitazione – ausiliari del traffico – ) contestano l’infrazione con la redazione di un verbale. La contestazione può essere immediata (ad esempio per un divieto di sosta) oppure, quando non è possibile contestare la violazione immediatamente (esempio, un passaggio col semaforo rosso) differita, con l’invio del verbale presso l’abitazione del proprietario dell’automobile o del motociclo.

Attenzione: la multa deve essere notificata entro 90 giorni dal giorno della violazione!!

Quando viene contestata una violazione al codice della strada si possono avere diverse alternative. Si può pagare entro 60 giorni dalla notificazione della multa. Oppure se si ritiene che la multa sia stata elevata ingiustamente si può fare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di pace.

Cosa accade se non si paga
Se si decide di non pagare, è bene sapere che decorsi 60 giorni dalla notifica, l’importo della sanzione sarà raddoppiato. Inoltre la multa non potrà più essere contestata ed il verbale verrà inviato ad un Ente incaricato dal Comune per la riscossione dei crediti, e questo provvederà ad inoltrare una “cartella di pagamento”, nella quale oltre all’importo della multa raddoppiato verranno addebitate al trasgressore ulteriori spese, derivanti da interessi e spese di notifica. Ciò accade anche se una multa è pagata in ritardo, oltre il termine di 60 dalla notifica.

Come e quando pagare
Se si decide di pagare, è bene farlo nei termini di legge, entro 60 giorni dalla notifica (ovvero da quando arriva la raccomandata che contiene il verbale di contestazione). Come già evidenziato infatti, se il pagamento avviene dopo i 60 giorni concessi, l’importo viene automaticamente raddoppiato e la multa verrà consegnata da parte del Comune all’ente per la riscossione dei crediti.
Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali ed in alcune tabaccherie abilitate.

Dopo aver pagato, è bene conservare, per almeno cinque anni, la ricevuta di pagamento. Può accadere a volte, che per errori dell’Amministrazione, il pagamento non risulti e che quindi venga avviata, pur avendo pagato, la procedura di recupero del credito. Conservando la ricevuta di pagamento, si potrà dimostrare, qualora si riceva una cartella di pagamento dall’ente incaricato per la riscossione, che la multa è stata pagata nei termini.

Se la multa è ritenuta ingiusta
Quando la multa è ritenuta ingiusta si possono scegliere due strade. Il ricorso al Prefetto oppure il ricorso al Giudice di pace. Le due opzioni sono alternative e ciò significa che se si fa il ricorso al Prefetto non si può fare il ricorso al Giudice di pace e viceversa. In entrambi i casi, i termini per presentare il ricorso sono di 60 giorni dalla notifica della multa.

Il ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto deve essere presentato agli uffici della Prefettura del luogo dove la violazione è stata commessa. Può anche essere presentato all’ufficio o al comando cui appartiene l’organo accertatore, ovvero inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel ricorso vanno indicati tutti gli estremi della sanzione amministrativa (numero di verbale, data e luogo dell’infrazione) e vanno indicati i motivi per i quali la sanzione è ritenuta ingiusta.

I motivi di ricorso possono essere formali (ad esempio perché il verbale è stato notificato oltre il termine previsto dalla legge, oppure perché nel verbale non sono indicate le norme violate) oppure di merito (ad esempio si è stati costretti a commettere un infrazione in stato di necessità – si pensi ad un guasto alla macchina per cui si è costretti a parcheggiarla temporaneamente in divieto di sosta oppure ad un eccesso di velocità commesso per recarsi, a causa di un’emergenza, presso un ospedale).
È bene allegare al ricorso tutti i documenti ritenuti utili per chiarire i fatti e per contestare la sanzione elevata. Può essere richiesto anche di essere ascoltati dall’Autorità.

Nel caso in cui si richieda di essere ascoltati, viene fissata una data che sarà successivamente comunicata al ricorrente, in cui si è convocati presso gli uffici della Prefettura per esporre le proprie ragioni.
Il Prefetto, ricevuto il ricorso e tutti i documenti dagli organi che hanno elevato il verbale ha fino ad un massimo di 120 giorni  per decidere se accoglierlo o rigettarlo. Nel caso in cui venga richiesto di essere ascoltati, questo si interrompe con la notifica della convocazione per essere ascoltati e rimane sospeso fino alla data in cui è stata fissata l’audizione.  Una volta deciso l’esito ci sono ulteriori 150 giorni per notificare la decisione all’interessato.
Nel caso in cui non vi sia alcuna risposta, entro questi termini, il ricorso si intende accolto.

Se invece, il Prefetto decide di non accogliere i motivi di ricorso, emetterà un provvedimento (ordinanza-ingiunzione) con cui richiederà il pagamento del doppio della sanzione amministrativa impugnata. Contro l’ordinanza-ingiunzione si può comunque fare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso al Prefetto è esente da tasse. Nel caso in cui si decide di presentarlo con raccomandata, il costo sarà solo quello per l’invio. È consigliabile inviare il ricorso non in busta, ma in plico raccomandato.

Il ricorso al Giudice di pace
Il ricorso al Giudice di pace è alternativo al ricorso al Prefetto, ed anche in questo caso il termine per presentarlo è di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione dell’infrazione.

Si tratta di un giudizio vero e proprio. Con la presentazione del ricorso infatti, viene nominato un Giudice che dovrà giudicare sui motivi di ricorso. Nei giudizi contro le sanzioni amministrative, la parte può stare in udienza senza l’assistenza di un avvocato, però attenzione, che se il ricorso è fatto personalmente è essenziale presentarsi all’udienza che sarà fissata, altrimenti il ricorso è perso.

Il ricorso deve essere accompagnato dall’originale del provvedimento impugnato (è bene quindi fare una copia da poter conservare) e dai documenti che si ha interesse ad allegare.
Il ricorso, con i documenti allegati, va depositato direttamente presso gli uffici del Giudice di pace oppure può essere inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (al ricorso in originale vanno allegate anche 5 copie).

Ricorrere al Giudice di pace per contestare una multa ha un costo. Per sanzioni fino a 1.000 euro circa  occorre pagare un “contributo unificato” da 37 euro presso le tabaccherie abilitate. Per sanzioni superiori  il contributo unificato aumenta di valore. Inoltre, occorre acquistare anche una marca da bollo da 8,00 euro.

Una volta designato il Giudice, verrà fissata una data in cui si celebrerà l’udienza. Durante l’udienza verranno discussi i motivi di ricorso ed il Giudice valuterà gli eventuali documenti allegati al ricorso. Per l’ascolto dei testimoni e la valutazione di ulteriori mezzi di prova il Giudice potrà fissare ulteriori udienze.
Dopo aver ascoltato il ricorrente (o il suo avvocato) e valutate le prove portate a sostegno, il Giudice emetterà la sentenza. Il provvedimento del Giudice potrà essere di accoglimento del ricorso o di rigetto.
In caso di rigetto, la sentenza del Giudice di pace potrà essere appellata in Tribunale ed in questo caso è obbligatoria l’assistenza di un avvocato.

Infine, è da tenere presente che durante il periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre i termini per proporre ricorso al Giudice di pace sono sospesi, quindi si interrompono all’inizio di agosto e riprendono a decorrere a partire dal 15 settembre. Quindi, se per esempio la multa è stata notificata il 3 agosto, i 60 giorni per presentare ricorso decorreranno comunque dal 16 settembre.

 

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