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Ho sposato un cittadino Ue. Il mio permesso?

Sono una cittadina moldava sposata con un romeno. A quale tipo di permesso ho diritto? Roma – 16 dicembre 2010 -Il familiare cittadino extracomunitario di un cittadino comunitario residente in Italia, trascorsi tre mesi dal suo ingresso, può richiedere la “carta di soggiorno per familiare di cittadino UE”, come prevede la legge italiana che ha attuato una direttiva europea.

Per familiare del cittadino comunitario si intende:
il coniuge (marito o moglie);
i figli di età inferiore ai 21 anni
i figli a carico che hanno più di 21 anni ; 
i genitori a carico.

Quando si arriva in Italia, la richiesta della carta di soggiorno può essere presentata recandosi direttamente presso gli uffici immigrazione della Questura del luogo di residenza allegando alla domanda i seguenti documenti:

a) Titolo di soggiorno (visto di ingresso, dichiarazione di presenza o permesso di soggiorno) eventualmente posseduto in originale (in visione) + 2 fotocopie dello stesso;
b) passaporto originale e fotocopia integrale o documento equivalente, in corso di validità;
c) un documento che attesti la qualità di familiare, come ad esempio il certificato di nascita o il certificato di matrimonio.
Qualora tale documentazione provenga da Paese membro della U.E. essa deve essere prodotta su modulo trilingue uniforme Paesi U.E..
Qualora il documento, rilasciato comunque da un Paese Ue, sia solo in lingua originale esso deve essere accompagnato dalla attestazione di autenticità del Consolato di appartenenza in Italia e dalla traduzione effettuata presso l’Ufficio Traduttori del Tribunale Ordinario o presso il Consolato di appartenenza in Italia.
Se tale documentazione proviene da paese extracomunitario, essa deve essere tradotta e legalizzata dal Consolato italiano competente
d) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione, oppure il certificato di iscrizione anagrafica;
e) fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
f) copia del documento di identità del cittadino U.E;
g)se in possesso anche copia del codice fiscale e della tessera sanitaria del cittadino extracomunitario.

La situazione di familiare a carico deve essere dimostrata con documentazione attestante la disponibilità di un reddito adeguato da parte del familiare U.E., come ad esempio dichiarazioni dei redditi, modelli Cud, Modelli 730, commisurato ai parametri dell’importo dell’assegno sociale annualmente definito. Per il 2010 è pari a circa 5.400 euro.

In attesa del rilascio della carta di soggiorno per familiare Ue non si può svolgere  attività lavorativa. Il richiedente la carta di soggiorno per familiare UE, che attende il rilascio, può richiedere solo l’iscrizione anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di dimora presentando allo Sportello i documenti utilizzati per la richiesta della carta di soggiorno. In questo caso il cittadino extracomunitario dovrà presentare all’Ufficio del Comune la carta di soggiorno, una volta ottenuta dalla Questura, per avere la definitiva iscrizione all’Anagrafe.

ATTENZIONE: La richiesta della carta di soggiorno può esser fatta anche dal cittadino extracomunitario sprovvisto di regolare visto di ingresso o del permesso di soggiorno poichè, essendo coniuge o familiare (come sopra specificato) di cittadino comunitario, è inespellibile per la legge italiana.
DURATA
La carta di soggiorno ha una validità di 5 anni e continua a valere anche per assenze temporanee dall’Italia non superiori a sei mesi l’anno, nonché  per assenze di durata superiore a sei mesi per l’assolvimento di obblighi militari.
In caso di gravi motivi, che devono essere documentati, come ad esempio la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato, l’assenza consentita arriva fino ad un massimo di 12 mesi consecutivi.

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE
Il familiare extracomunitario acquisisce il diritto permanente se ha soggiornato in via continuativa per cinque anni in Italia insieme al familiare comunitario.
Può, quindi, richiedere alla Questura di residenza “la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.

MORTE DEL FAMILIARE COMUNITARIO
La morte del familiare comunitario non comporta la perdita del diritto di soggiorno del cittadino extracomunitario che ha ottenuto la carta di soggiorno a condizione che

1) Il cittadino extracomunitario deve aver soggiornato in Italia almeno un anno prima della morte del familiare Ue e deve aver acquistato il diritto di soggiorno permanente.
In caso contrario ha diritto a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, lavoro o studio.

2) Il cittadino extracomunitario deve dimostrare di avere un lavoro, un reddito sufficiente al proprio sostentamento e un’assicurazione medica.

DIVORZIO O SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Il divorzio o lo scioglimento del matrimonio con il familiare comunitario non comporta la perdita della carta di soggiorno solo se
1) il coniuge extracomunitario ha acquistato il diritto di soggiorno permanente.
Oppure
2) il matrimonio è durato almeno 3 anni di cui almeno un anno nel territorio italiano
oppure
3)Il coniuge extracomunitario ha ottenuto l’affidamento dei figli o il diritto di visita a favore di figli minori affidati al coniuge comunitario
Oppure
4) il cittadino extracomunitario è stato vittima di reati commessi dal coniuge comunitario e per questo risulti aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo.

Se non sussiste una delle condizioni specificate il cittadino extracomunitario non ha diritto a mantenere la carta di soggiorno ma può far richiesta di conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione, lavoro o studio.

Avv. Mascia Salvatore

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