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Ho un permesso di soggiorno per studio, posso lavorare? 

Sono una studentessa straniera con un permesso per studio. Mi hanno offerto un lavoro part-time come babysitter. Posso essere assunta ? Devo convertire il mio permesso? 

Roma –  11 novembre 2016 – Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato per poter seguire un corso di studi in Italia. La legge consente però di svolgere con quel permesso anche attività di lavoro subordinato, ma entro limiti specifici legati all’orario di lavoro. In particolare si può assumere un cittadino titolare di permesso per studio purché l’orario di lavoro non superi le 20 ore settimanali che possono essere cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali.

Ciò vuol dire che il lavoratore in questione può essere assunto senza necessità di cambiare il proprio permesso di soggiorno per studio. Per di più, seppur si volesse, non sarebbe possibile e l’ufficio competente all’esame della domanda di conversione procederebbe ad un rifiuto della domanda.

La conversione in un permesso per lavoro è ammessa, quindi, solo se l’orario di lavoro previsto nel contratto è superiore ai limiti suindicati. In questi casi, in presenza delle condizioni previste dalla legge, si dovrà seguire una particolare procedura. 

Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino extracomunitario in possesso di un permesso per studio per un orario non superiore alle 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali) deve comunque fare la comunicazione di assunzione al fine di instaurare un regolare rapporto di lavoro. 

Trattandosi di baby sitter, la comunicazione andrà fatta all’Inps tramite i canali predisposti ( invio telematico, assistenza di un Patronato o tramite Call center) almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro. 

 

Avv. Mascia Salvatore

 

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