I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo che vi siano specifiche Convenzioni internazionali. I titoli, possono però essere dichiarati equipollenti, cioè corrispondenti ai titoli italiani.
Innanzitutto, occorre distinguere a seconda che il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all’estero, abbia finalità di istruzione o accademiche (come ad esempio l’accesso a dottorati di ricerca o corsi post universitari come ad esempio master), oppure abbia come fine l’esercizio di una libera professione.
Il riconoscimento del titolo per finalità di studio
Nel primo caso, il riconoscimento del titolo, è di competenza degli istituti di istruzione presso cui si vuole proseguire il corso di studi.
E’ bene ricordare che i minori stranieri possono iscriversi nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, in qualunque periodo dell’anno. Per quanto riguarda l’acceso alle scuole medie e superiori (scuole secondarie di primo e secondo livello), se non si è frequentata la scuola in Italia, l’accesso è consentito previo riconoscimento titolo di studio, che deve essere tradotto e legalizzato presso le Rappresentanze italiane nel paese di origine (nelle Rappresentanze vi sono appositi Uffici studenti). In questi casi il riconoscimento del titolo viene effettuato dagli Uffici scolastici provinciali, che in alcuni casi, possono richiedere il superamento di prove integrative.
Anche per poter accedere all’Università italiana, è necessario che il diploma sia riconosciuto. In questo caso la competenza è delle Università ed il titolo, tradotto e legalizzato, deve essere presentato insieme a tutta la documentazione necessaria all’atto della richiesta di iscrizione. L’iscrizione alle università non è sempre possibile, ma solo in determinati periodi dell’anno (di solito tra maggio e giugno occorre recarsi presso la Rappresentanza italiana per inoltrare le domande di pre-iscrizione).
Nel caso in cui si tratti di titolo universitario, per accedere ad esempio a corsi post laurea o a dottorati di ricerca, il titolo deve essere stato conseguito presso Università statali o legalmente riconosciute.
Si consiglia sempre di informarsi presso gli Istituti universitari per conoscere i termini entro i quali presentare la domanda e la documentazione.
La Rappresentanza italiana, attraverso i propri uffici provvederà ad effettuare la traduzione ufficiale del titolo. Ai fini del riconoscimento, non deve essere tradotto solo il titolo universitario, ma andranno tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza, anche l’originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore e l’originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dall’Università presso cui si è ottenuto il titolo. La Rappresentanza diplomatica, provvederà inoltre a munire il titolo universitario ed il titolo di studio della scuola secondaria superiore della “dichiarazione di valore”.
Effettuati tali adempimenti, lo straniero potrà inoltrare la domanda di riconoscimento all’Università. Nel caso in cui lo straniero si trovi regolarmente in Italia, la domanda, da indirizzare al Rettore dell’Università e corredata di tutti i documenti, può essere direttamente presentata presso le segreterie studenti delle Università.
Se lo straniero si trova all’estero la domanda dovrà essere inoltrata per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana.
Inoltrata la domanda, le Università possono riconoscere il titolo, oppure, nel caso in cui vi sia un riconoscimento parziale degli esami effettuati, lo straniero dovrà iscriversi ad un corso per completare il ciclo di studi e discutere una tesi finale. Sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il riconoscimento del titolo per finalità lavorative
Nel caso in cui, invece, il riconoscimento del titolo sia finalizzato allo svolgimento di una professione, lo straniero deve rivolgersi alla Amministrazione dello Stato (il Ministero) competente. Quindi ad esempio, per le professioni sanitarie sarà competente il Ministero della salute, per le professioni legali il Ministero di Grazia e Giustizia e così via. In questo caso, si consiglia quindi di rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica italiana nel caso in cui lo straniero si trovi all’estero, ovvero direttamente al Ministero competente se lo straniero si trova regolarmente in Italia, per conoscere tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda per il riconoscimento del titolo.
Inoltre, mentre per i cittadini comunitari, la possibilità di esercitare una libera professione non è soggetta ad alcun vincolo, è bene ricordare che per i cittadini extracomunitari, l’esercizio di professioni autonome, è sempre soggetto alle quote stabilite con il decreto flussi.
Qualora la documentazione sia corretta e completa, il Ministero competente, con un decreto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana, riconoscerà il titolo. Successivamente al riconoscimento del titolo, lo straniero potrà iscriversi presso gli Ordini professionali, qualora esistano per la professione che intende esercitare. In alcuni casi, possono essere previste comunque, integrazioni al per il completo riconoscimento del titolo, oppure periodi di tirocinio.
Avv. Andrea De Rossi