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In Italia per turismo, mio marito vive qui. Posso rimanere?

Grazie a un visto turismo ho raggiunto mio marito in Italia e ora aspettiamo un bambino. Sono qui da due mesi e quindi entro un mese dovrei andare via. Lui ha un permesso per lavoro. Come posso rimanere a vivere in Italia con lui?

22 settembre 2011 – I cittadini extraue possono riunire il  proprio nucleo familiare,  direttamente dall’Italia, in presenza di determinati requisiti di legge. 

Si tratta della coesione familiare che consente ai familiari di un cittadino extraue regolarmente soggiornante nel nostro Paese di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
I requisiti per la coesione familiare sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare, però nel primo caso si chiede di ricongiungersi con i familiari che soggiornano stabilmente nel nostro Paese, nel secondo caso, invece,  le persone da ricongiungere sono ancora residenti all’estero.

La coesione familiare, disciplinata dall’art. 30 comma 1 lettera c) del Testo Unico per l’Immigrazione, consiste nella conversione del permesso di soggiorno originariamente posseduto in un permesso per motivi familiari ed è possibile esclusivamente entro 1 anno dalla data di scadenza dello stesso.

Questo vuol dire che, chi è entrato in Italia, ad  es. con un visto per studio, può convertire il suo permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi familiari (in presenza dei requisiti di legge per il ricongiungimento familiare) solo se il suo permesso non è scaduto da più di 1 anno.

Nel caso in esame, si possono scegliere due strade.

1) La signora entrata in Italia per turismo, essendo in stato interessante, può richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche direttamente in Questura, allegando il certificato medico rilasciato da una struttura pubblica attestante la gravidanza. La Questura rilascia, in questi casi, un permesso di soggiorno valido fino a sei mesi di età del bambino. Una volta ottenuto tale permesso è possibile presentare la richiesta di coesione per trasformare il permesso per cure mediche in permesso per motivi familiari.

Il Ministero dell’Interno rispondendo (con nota circolare del 5 febbraio 2009) a un interpello della Questura di Roma ha precisato che anche i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato sulla base del divieto di espulsione previsto dalla legge nei confronti delle donne in gravidanza (esteso anche nei confronti del marito convivente) possono richiedere la conversione in permesso per motivi familiari se in possesso dei  requisiti previsti dalla legge (quali il regolare soggiorno in Italia del richiedente nonché il possesso da parte del congiunto dei requisiti per il  ricongiungimento familiare.

2) La Signora, senza chiedere il permesso per cure mediche, può chiedere la coesione entro un anno dalla scadenza del “permesso di soggiorno” per turismo. In realtà, attualmente, la legge in vigore prevede che per gli ingressi di breve durata (fino a 3 mesi) non sia più necessario richiedere il permesso di soggiorno (es. turismo, affari) tuttavia sussiste l’obbligo di dichiararsi presenti sul territorio nazionale. In tali casi, ai fini della conversione, si valuta la scadenza della dichiarazione di presenza la cui durata si desume: dal Timbro Uniforme Schengen sul passaporto (in caso di provenienza dai Paesi extraue); dalla copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia (in caso di provenienza da Paesi Schengen).

Per quali familiari si può chiedere la coesione
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato ( anche autonomo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari) può riunire la propria famiglia e chiedere la coesione familiare per gli stessi familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione e successive modifiche, cioè:

– coniuge maggiorenne;
– figli minori, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
– figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
– genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Requisiti per la coesione
I requisiti richiesti dalla legge sono:

–  idoneità dell’alloggio, dimostrabile attraverso il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia l’Ufficio Tecnico del Comune dove è situato l’immobile o attraverso il Parere igienico sanitario che rilascia l’ASL (Azienda sanitaria locale) competente per territorio;
– reddito minimo sufficiente non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
La legge prevede la possibilità di cumulare il proprio reddito con quello dei familiari conviventi.

Modalità richiesta
La richiesta di conversione del permesso del soggiorno originariamente detenuto in un permesso per motivi familiari, va fatta alla Questura competente, tramite kit postale (occorre compilare solo il modulo 1 del modello 209) reperibile presso gli uffici postali abilitati al servizio.  
Al kit devono essere allegati, in copia,  tutti i documenti che dimostano il possesso dei requisiti di legge (certificati attestanti il vincolo familiare, se rilasciati da Stati esteri devono essere debitamente tradotti legalizzati e validati; certificato di idoneità alloggiativa; dichiarazione dei redditi; permesso di soggiorno originariamente posseduto dal richiedente e permesso di soggiorno del familiare regolarmente soggiornante in Italia; passaporto in corso di validità).

Avv. Mascia Salvatore

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