Roma, 31 dicembre 2012 – Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 261/2004 specifica i diritti dei passeggeri in caso di imbarco negato, cancellazione o ritardo prolungato del volo. La compagnia aerea, sia questa di linea, charter o low cost, ha l’obbligo di informare ai passeggeri i sui diritti a condizione che parte da un aeroporto sito nel territorio dell’Unione Europea o se si tratti di una compagnia aerea comunitaria che parte da un terzo paese e abbia come destinazione finale uno dei suddetti aeroporti.
Il regolamento non si applica nel caso si tratti di una compagnia aerea non comunitaria in partenza da un terzo paese con destinazione in un aeroporto dell’U.E. In tali casi sarà necessario attenersi alla legislazione locale e alle norme che regolano il contratto di trasporto.
Nel caso di overbooking, la compagnia deve, innanzitutto, verificare se ci sono dei passeggeri che cedono volontariamente il posto in cambio di benefici da concordare. Nel caso non ci siano dei volontari e l’imbarco viene negato, il passeggero ha due opzioni in base all’art. 4 del Reg. CE n° 261/04.
La prima è chiedere la “riprotezione”. In questo caso il passeggero ha diritto ha essere ricollocato su un volo alternativo. Inoltre ha diritto ad avere un’assistenza adeguata (pasti e bevande durante l’attesa; sistemazione alberghiera in caso di pernottamento con successivo trasporto da e per l’aeroporto; due chiamate o messaggi. In più ha diritto a ricevere una compensazione economica in relazione alla tratta aerea (intra-comunitaria o internazionale) e alla distanza in km. I valori della compensazione economica vengono riportati nella tabella sotto.
Voli intracomunitari Inferiori o pari a 1500 km €250
Voli intracomunitari Superiori a 1500 km €400
Voli internazionali Inferiori o pari a 1500 km €250
Voli internazionali Superiori a 1500 km e inferiori 3500 km €400
Voli internazionali Superiori a 3500 km €600
L’altra opzione che resta al passeggero è quella di rinunciare al volo. A quel punto, oltre all’assistenza adeguata e alla compensazione economica descritte sopra, egli ha diritto al rimborso del biglietto non usato.
Eventuali reclami devono essere presentati prima alla compagnia aerea con la quale il passeggero ha comprato il biglietto. Se non ha risposte entro sei settimane, può presentare il reclamo all’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento CE 261/2004.
In Italia i reclami vanno fatti pervenire all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e si possono presentare direttamente nella loro sede sita nell’aeroporto di partenza. I recapiti sono reperibili sul sito www.enac.gov.it. Si puntualizza che il “modulo di reclamo” presente sul sito dell’Enac non sostituisce il reclamo fatto alla compagnia aerea. L’Enac comunicherà al passeggero le conclusioni degli accertamenti effettuati, il quale può farne uso nel caso si decida ad intraprendere un’azione legale nei confronti della compagnia aerea.
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