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Interpreti e traduttori come entrano in Italia?

Buongiorno, sono una cittadina ucraina diplomata come interprete nel mio Paese. Tra le lingue che conosco c’è anche l’italiano. Qual è la procedura per venire a lavorare in Italia?

Roma – 11 novembre 2011 – L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari traduttori o interpreti è disciplinato dall’articolo 27 del T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 286 del 1998) e dall’articolo 40 del D.P.R. 394 del 1999. I traduttori o gli interpreti, rientrano nelle categorie dei fuori quota, e non sono quindi soggetti ai termini ed alle quote previste del decreto flussi.

Il titolo di studio và vistato dalla Rappresentanza diplomatica italiana

Il traduttore o l’interprete è considerato tale quando sia in possesso di uno specifico titolo di studio che lo abiliti a svolgere questa determinata attività. Il titolo o attestato professionale deve essere rilasciato da una scuola statale o da un ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione dello Stato di provenienza.
Prima di poter richiedere il visto, il titolo di studio deve essere tradotto e legalizzato presso la rappresentanza italiana presente nel Paese di origine dello straniero.
Il traduttore o l’interprete può venire in Italia sia per motivi di lavoro subordinato che autonomo.

Il traduttore o l’interprete lavoratori subordinati
In caso di richiesta per lavoro subordinato, il datore di lavoro deve inoltrare telematicamente la domanda di nulla osta alla Prefettura – Sportello unico per l’immigrazione, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it). Dal sito, si può accedere alla procedura telematica, scaricando il programma ed effettuando la richiesta del relativo modulo (modulo G). All’interno del modulo, vanno indicati i dati della società richiedente, del legale rappresentante, i dati del lavoratore, il titolo di studio di cui è in possesso il cittadino extracomunitario con i dati relativi al visto apposto dalla rappresentanza italiana con la data. Nel modulo va poi inserita la proposta di contratto di soggiorno, indicando il contratto di categoria applicato, le mansioni, il periodo di lavoro e la località di impiego del lavoratore, oltre al luogo dove quest’ultimo alloggerà. Nella domanda vanno indicati gli estremi della marca da bollo telematica da € 14,62.

La Prefettura, effettuati tutti i controlli di rito ed ottenuto il parere favorevole della Questura e della Direzione provinciale del lavoro, provvederà ad emettere il nulla osta al lavoro e ad inviarlo presso la Rappresentanza italiana nel Paese di origine del lavoratore. A questo punto lo straniero potrà ritirare il visto.

Il nulla osta ha valore di sei mesi dalla data del rilascio, ed il passaporto del cittadino straniero dovrà avere una durata di almeno tre mesi superiore al periodo indicato dal visto.
Entrato in Italia, entro 8 giorni, lo straniero con il datore di lavoro si dovranno recare presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e reperire i moduli da inviare alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno da effettuarsi mediante i Kit reperibili presso gli uffici postali. 

Il traduttore o l’interprete lavoratori autonomi
L’attività di traduttore o interprete, può essere svolta anche in maniera autonoma, in presenza di un contratto stipulato con il soggetto che richiede la prestazione, che non configura un’attività subordinata (ad esempio una prestazione d’opera, contratto a progetto, contratto di collaborazione).
In caso di richiesta di visto per lavoro autonomo il cittadino extracomunitario, potrà inoltrare direttamente l’istanza alla Rappresentanza diplomatica italiana presente sul suo Paese.

In questo caso però, per ottenere il visto, oltre al titolo di studio tradotto e legalizzato presso la stessa Rappresentanza, lo straniero dovrà produrre una certificazione rilasciata da parte della Direzione Provinciale del Lavoro del luogo ove svolgerà la propria attività, che attesta che il rapporto di lavoro non è subordinato (si tratta di una formale dichiarazione di responsabilità del committente o del suo legale rappresentante, vidimata dalla Direzione provinciale del lavoro- Servizio ispezioni, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato).

Lo straniero dovrà allegare alla richiesta del visto la certificazione riguardante la disponibilità di un alloggio idoneo (con la documentazione relativa alla disponibilità, come un contratto di affitto; una dichiarazione resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo, corrispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ecc.).

Lo straniero dovrà produrre inoltre il nulla-osta al lavoro autonomo rilasciato della Questura competente per territorio, (che potrà essere richiesta anche da un proprio rappresentante munito di apposita procura), non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della richiesta del visto. Anche alla Questura dovranno essere prodotti: il contratto di prestazione d’opera, la certificazione della DPL, la dichiarazione dei redditi della società richiedente, la copia del passaporto dello straniero e la documentazione relativa all’alloggio (si consiglia di rivolgersi alla Questura competente per territorio per avere la lista completa dei documenti necessari al rilascio del nulla-osta).

Ottenuto il visto di ingresso ed arrivati in Italia, entro 8 giorni dall’ingresso lo straniero dovrà provvedere ad inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno alla Questura.

Avv. Andrea De Rossi

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