Divieto di espulsione per la donna in gravidanza
Innanzitutto, è opportuno evidenziare che per le donne cittadine extracomunitarie in stato di gravidanza, è previsto il divieto di espulsione e, fino a 6 mesi dopo il parto hanno diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 2000 ha esteso tale divieto di espulsione anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza con possibilità anche per lui, di ottenere per questo periodo il medesimo permesso. Tale permesso non è però rinnovabile né convertibile in altro tipo di permesso e di conseguenza, alla scadenza i genitori dovranno lasciare l’Italia.
La dichiarazione di nascita è possibile anche senza esibire i documenti inerenti il soggiorno
Come esplicato dal Ministero dell’Interno nella circolare n. 19 del 7 agosto 2009 “Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.”
Ciò sta a significare che lo straniero privo di documenti che attestino la regolarità del soggiorno può comunque effettuare la dichiarazione di nascita presso le strutture ospedaliere entro 3gg dall’evento (non contando il giorno della nascita), oppure entro 10 giorni presso gli Uffici di Stato Civile, del Comune dove è avvenuta la nascita. Tale dichiarazione non comporta alcuna segnalazione alle Autorità. Si tratta di un atto inerente lo stato civile, per il quale non è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno, trattandosi di dichiarazione resa, anche a tutela del neonato, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.
La denuncia di nascita non dà diritto all’iscrizione automatica del bambino nell’anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita.
I genitori devono effettuare entrambi tale dichiarazione dietro presentazione di passaporto o altro documento in corso di validità.
Nulla osta della Rappresentanza Diplomatica per il riconoscimento del figlio naturale
Ai sensi dell’articolo 35 della legge 218 del 1995, che disciplina il riconoscimento del figlio naturale (ossia il figlio nato fuori dal matrimonio avente valore legale in Italia) “La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.”
Ciò comporta che, per effettuare il riconoscimento, il genitore straniero abbia riconosciuta tale potestà mediante una dichiarazione della sua Ambasciata o Consolato, tradotta e legalizzata presso la Prefettura, da cui risulti che, in relazione all’applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio Paese.
Per quanto riguarda poi la permanenza del minore in Italia, questa dipende dalla condizione del genitore. Sebbene infatti, l’articolo 19 del T.U. preveda il divieto di espulsione per gli stranieri minori degli anni 18, questo fa salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.
Se quindi il genitore non soddisfa i requisiti per l’ottenimento di un titolo di soggiorno il minore è soggetto, a seguito del genitore, a procedure di espulsione dal territorio italiano. Alla scadenza del permesso per cure mediche, rilasciato per lo stato di gravidanza e per i 6 mesi successivi al parto, salvo ipotesi eccezionali e valutabili caso per caso, i genitori stranieri dovranno lasciare l’Italia insieme al loro figlio.