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Lavoratori domestici: come calcolare le ferie?

Sono un datore di lavoro, la mia colf moldava vuole andare in ferie. Quali sono i suoi diritti? C’è una normativa particolare per i lavoratori domestici? 23 luglio 2009 – I lavoratori domestici, al pari degli altri lavoratori subordinati hanno diritto di godere di ferie annuali retribuite, per recuperare le energie psico-fisiche spese durante l’attività lavorativa. È un diritto irrinunciabile riconosciuto dalla Costituzione italiana a tutti i lavoratori subordinati; ogni accordo tra datore di lavoro e lavoratore volto alla rinuncia delle ferie è quindi nullo.

I contratti collettivi di categoria sul lavoro domestico stabiliscono la durata delle ferie in relazione all’effettivo periodo di lavoro prestato. Il diritto alle ferie matura anche durante il periodo di prova.

L’art. 18 del ccnl disciplina le ferie del collaboratore domestico stabilendo che: Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Se la durata del rapporto di lavoro è inferiore all’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato  (le frazioni di 15 giorni si considerano come mese intero). Il  datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, fissa il periodo in cui è possibile usufruire delle ferie maturate, generalmente tra giugno e settembre; è prevista, però, la possibilità che le parti si accordino diversamente.

Le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. Tuttavia, i lavoratori stranieri che hanno necessità di godere di un periodo più lungo di ferie per tornare nel proprio Paese di origine possono, con il consenso del datore di lavoro, cumulare le ferie di due anni, cioè possono saltare le ferie dell’anno in corso e sommarle a quelle dell’anno successivo così da ottenere un periodo complessivo di 52 giorni di riposo continuativo.

I giorni di ferie maturati e non goduti non si perdono ma possono essere spostati ad una data diversa  che deve essere concordata con il datore di lavoro. Solo in casi eccezionali ed espressamente previsti dalla legge le ferie possono essere rimborsate con un indennità sostitutiva, ad esempio quando il rapporto di lavoro finisce; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a versare l’indennità per le ferie non godute.

Le ferie vengono automaticamente sospese durante le festività e nel periodo di malattia o infortunio;  terminate queste ricominciano a decorrere per il tempo stabilito.

Durante l’assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione.  In particolare, al lavoratore pagato su base mensile spetta, per ogni giorno di ferie, 1/26 dello stipendio mensile, comprensivo dell’eventuale indennità di vitto e alloggio se il lavoratore è convivente.

Esempio: se il lavoratore ha uno stipendio di 600 euro al mese, bisognerà dividerlo per 26. Dunque € 600/26. La retribuzione giornaliera sarà quindi pari a € 23,08. Se è convivente, a questo importo bisognerà aggiungere il valore convenzionale dell’indennità vitto e alloggio, che per il 2008 è pari ad € 4,773. Dunque € 23,08 + € 4,773 = € 27,853.

Nel caso di lavoratori pagati ad ore, per ottenere il numero di ore pari a un giorno di ferie occorre fare riferimento al numero di ore effettuate nel mese precedente e dividerle per 26. Questo importo dovrà essere moltiplicato per la retribuzione oraria convenuta per determinare la retribuzione di ogni giorno di ferie.

Esempio: Se il lavoratore lavora 12 ore a settimana e nel mese precedente ha lavorato complessivamente 52 ore, il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate (52) per 26, cioè 2. Se consideriamo una paga oraria di 8,66 €, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 8,66 € x 2 = 17,32 €. Si moltiplica quindi la paga oraria per il numero di ore ferie.

Durante il periodo di ferie il datore di lavoro è tenuto, altresì, al versamento dei contributi, con le solite modalità.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (solo nel caso in cui il lavoratore non possa usufruire dei giorni di ferie prima della fine del rapporto), deve essere corrisposta al lavoratore l’indennità sostitutiva per ferie non godute per i giorni di ferie sino a quel momento maturati. L’indennità giornaliera è pari alla retribuzione di 1 giorno di ferie. Anche quando il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno a causa di dimissioni o licenziamento, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano

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