Roma -21 maggio 2012 – Analizziamo prima di tutto la normativa ed i soggetti obbligati all’iscrizione
La circolare n. 5 del 2000 del Ministero della sanità, esplicativa degli articoli 34 del T.U. sull’immigrazione e dell’articolo 42 del regolamento di attuazione, individua gli stranieri che hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e coloro che hanno la facoltà di iscriversi.
In particolare, l’obbligo di iscrizione è previsto per gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e per gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
L’iscrizione al S.S.N. è effettuata presso gli uffici scelta e revoca della ASL ove il cittadino straniero ha la residenza o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno.
I requisiti per l’iscrizione obbligatoria comportano il diritto all’iscrizione
Lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, fa sorgere in capo allo straniero un vero e proprio diritto all’iscrizione obbligatoria, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo.
Iscrizione d’ufficio per lo straniero con obbligo di iscrizione al S.S.N.
La circolare del Ministero della sanità, specifica che l’iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un’altra amministrazione, ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all’assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati), pur in assenza di iscrizione alla A.S.L. Ciò sta a significare che l’iscrizione, per lo straniero che ha comunque l’obbligo di iscriversi, svolge un ruolo di riconoscimento di un diritto che è stato ha già acquisito al verificarsi di determinate condizioni.
Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d’ufficio (quindi anche ad opera degli stessi sanitari che prestano assistenza), all’iscrizione al S.S.N., ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. La circolare, specifica altresì che altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest’ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall’articolo 5 del Testo Unico, fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.
Tenuto conto quindi, che il permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato prima dell’iscrizione obbligatoria al S.S.N., gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla A.S.L. territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l’iscrizione.
I diritti degli iscritti al S.S.N.
L’iscrizione al S.S.N. consente la scelta di un pediatra e del medico di famiglia e dà diritto alle cure specialistiche e agli esami di laboratorio, alle visite mediche a domicilio, al ricovero gratuito negli ospedali pubblici e convenzionati, all’assistenza farmaceutica, assistenza riabilitativa, vaccinazioni, esami del sangue e ai servizi di emergenza.
Avv. Andrea De Rossi