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Le nuove regole sul soggiorno e l’allontanamento dei comunitari ed extraue

Salve, ho sentito che recentemente sono state modificate alcune regole sul soggiorno dei cittadini stranieri. Vorrei sapere cosa è cambiato.

Roma, 8 agosto 2011 – Il 2 agosto 2011 il Parlamento italiano ha definitivamente approvato, mediante la conversione in legge, il decreto legge n. 89 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144, già in vigore dal 24 giugno. Il decreto legge ha introdotto una serie di importati novità riguardanti l’ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri, novità che incidono sia sui cittadini comunitari che su quelli extracomunitari. Il Parlamento in sede di conversione ha apportato alcune modifiche al Decreto. Cerchiamo di fare una sintesi delle novità introdotte.

Cosa cambia per i cittadini comunitari

Diritto di soggiorno
La legge prevede che il cittadino comunitario, per poter richiedere l’iscrizione anagrafica (la vecchia carta di soggiorno per Ue), deve presentare la domanda nel Comune di residenza dimostrando, tra le varie cose, di possedere un reddito sufficiente al proprio sostentamento pari almeno all’importo dell’assegno sociale.
La novità riguarda il reddito: le risorse economiche sufficienti al soggiorno non dovranno più essere valutate in modo automatico, prendendo cioè come riferimento l’importo dell’assegno sociale, ma dovranno far riferimento alla situazione complessiva del richiedente l’iscrizione anagrafica, tenendo comunque conto delle spese afferenti l’alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.

Più facilitazioni anche per i familiari extraUe che raggiungono il cittadino comunitario in Italia, al momento della richiesta dell’iscrizione anagrafica non dovranno più dimostrare la regolarità dell’ingresso o del soggiorno in Italia (sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-127/08)
Se il familiare è però a carico, tale condizione dovrà essere attestata da un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine.

Un’importanza fondamentale viene riconosciuta alla documentazione attestante l’unione familiare, soprattutto quando riguarda rapporti di parentela tra cittadini extracomunitari e cittadini comunitari (es. marito romeno e moglie moldava): al familiare a carico o convivente nel paese di origine, o in condizioni di salute tali da rendere necessaria l’assistenza da parte del cittadino comunitario regolarmente residente in Italia, è riconosciuto il  diritto all’iscrizione anagrafica e al rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. previa esibizione dei documenti che dimostrano il rapporto di parentela (si ricorda che tali documenti, se di provenienza estera, devono essere accompagnati da una traduzione che sia certificata conforme al testo straniero e, salvo la presenza di accordi internazionali che ne prevedano l’esenzione, legalizzati presso le rappresentanze italiane – ambasciate o consolati – all’estero).

Provvedimenti di allontanamento
Il provvedimento di allontanamento coattivo viene preso dal Prefetto ed eseguito dal Questore quando il cittadino comunitario o un suo familiare, destinatari di un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni del soggiorno non adempiono all’obbligo di allontanarsi entro il termine fissato.
Il cittadino comunitario è destinatario di provvedimenti di allontanamento quando è considerato, sulla base di circostanze oggettive (come ad esempio nel caso in cui sia stato condannato per reati contro la vita o l’incolumità di una persona), comunque soggetto pericoloso e la sua permanenza sul territorio è considerata incompatibile con la civile e sicura convivenza.
Tra i motivi di allontanamento vi sono i motivi imperativi di pubblica sicurezza, che vengono ora definiti. Tali motivi sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica.
Non giustifica l’adozione di un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni di soggiorno, il ricorso da parte del cittadino U.E. o di un suo familiare,  all’assistenza pubblica.
Lo straniero allontanato dall’Italia, deve dare prova del suo allontanamento mediante presentazione alla Rappresentanza diplomatica italiana presente all’estero. Qualora dopo l’allontanamento, il cittadino straniero venga ritrovato in Italia senza che vi sia prova della presentazione al Rappresentanza diplomatica italiana, lo straniero può essere coattivamente allontanato per motivi di ordine pubblico. Ciò vale anche per lo straniero che, pur presentandosi alla Rappresentanza Italiana all’estero, venga successivamente ritrovato in Italia, e che non possa provare che sono mutate le condizioni che hanno dato luogo all’allontanamento.

Cosa cambia per i cittadini extracomunitari

L’espulsione
Prima dell’adozione del decreto legge, chiunque veniva trovato sul territorio nazionale, sprovvisto del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, o revocato, era perseguibile penalmente per il reato di ingresso e soggiorno illegale e punito, oltre con un provvedimento di espulsione, con una multa di minimo 5 mila euro fino ad un massimo di 10 mila.
Oggi, invece, il cittadino straniero che viene identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale non commette più tale reato, perchè volontariamente sta abbandonando l’Italia.

I provvedimenti di espulsione, invece, dovranno tener conto, caso per caso, della situazione del cittadino straniero, come ad esempio della durata del soggiorno, dell’assenza di condanne penali, della presenza di familiari, ma anche il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno potrà giustificare un provvedimento di espulsione.

L’accompagnamento coattivo
L’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, deve esser disposta ogni volta che un cittadino straniero irregolare viene rintracciato sul territorio nazionale ma quando non è possibile eseguirla immediatamente, perché sono necessari accertamenti sulla identità dello straniero, oppure questo è sprovvisto del passaporto, viene disposto il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Oggi l’accompagnamento coattivo potrà essere disposto anche quando:
-sussiste il rischio di fuga (assenza di un valido documento per l’espatrio o di un idonea sistemazione alloggiativa che ne agevoli la rintracciabilità; aver precedentemente fornito generalità false, etc.)
-quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perchè manifestamente infondata o fraudolenta;
-quando lo straniero, senza un giustificato motivo, non ha osservato il termine concesso per l’allontanamento volontario a seguito di una precedente espulsione.

L’allontanamento volontario
Il recente decreto del Governo agevola, rispetto al passato, la possibilità per lo straniero, destinatario del provvedimento di espulsione, di allontanarsi volontariamente dal territorio, prevedendo il rimpatrio assistito e la richiesta al Prefetto di una proroga dei termini per potersi allontanare.
Questa nuova procedura è stata adottata per adeguarsi alla direttiva rimpatri che, seppur non recepita dallo Stato italiano, comunque ha avuto efficacia sul meccanismo italiano relativo alle espulsioni.
Per poter chiedere la proroga, lo straniero deve dimostrare di avere risorse economiche pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale ed il Questore può  imporre una serie di misure come la consegna del passaporto e/o l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia fino al giorno stabilito per la partenza.
Se la proroga viene concessa ma lo straniero rispetta gli obblighi imposti, scatta l’esecuzione immediata dell’espulsione e l’applicazione di una sanzione da 3 mila a 18 mila euro.

Divieto di reingresso
Prima delle recenti modifiche, chi era stato espulso non poteva fare rientro prima della scadenza del termine di interdizione: 10 anni, salva la possibilità di chiedere una speciale autorizzazione al Ministero dell’Interno tramite il Consolato italiano nel Paese di origine.
Ora il divieto reingresso opera per un periodo tra i 3 ed i 5 anni e può essere superiore a tale periodo solo nei casi di espulsione per motivi di pericolosità.
Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che si è allontanato rispettando il termine previsto nel decreto si espulsione, oggi ha diritto a chiedere la revoca del divieto reingresso, dimostrando di essersi effettivamente allontanato dal territorio nazionale.

Trattenimento nei CIE
Il trattenimento nei Centri di identificazione avviene, generalmente, a seguito dell’adozione di un provvedimento di espulsione.
La durata del trattenimento può variare da 30 giorni fino ad un massimo di 18 mesi, in caso di difficoltà nel rimpatrio (le proroghe sono concesse dai giudici di pace per periodi di due mesi.)
Decorso tale termine, se non è stato possibile ancora procedere al rimpatrio dello straniero, il Questore gli ordina di lasciare il territorio entro 7 giorni, consegnandogli anche il biglietto aereo per tornare nel proprio Paese.
Allo straniero che senza giustificato motivo non si allontana, può essere applicata una multa da 10 mila a 20 mila euro, e può essere adottato un nuovo ordine di espulsione con nuovo trattenimento nei CIE.

Programmi di rimpatrio assistito
E’ stata introdotta una norma con cui si prevede l’attivazione di programmi di rimpatrio assistito. L’ammissione dello straniero ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito comporta la sospensione dei provvedimenti di respingimento ed espulsione (tranne nei casi in cui l’espulsione sia dettata da motivi pericolosità sociale dello straniero) dei provvedimenti limitativi della libertà. L’ammissione ai programmi di rimpatrio assistito è preclusa per gli stranieri che abbiano già frequentato tali corsi, che siano sottoposti ad espulsione per motivi di pericolosità o nel caso in cui lo straniero abbia violato le norme sul reingresso o le misure imposte dal Questore. Ancora non possono frequentare i programmi di rimpatrio gli stranieri la cui espulsione sia derivata da una sentenza penale.

Da ultimo il decreto prevede che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonchè dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

I minori non accompagnati
La legge di conversione ha infine previsto, con un’aggiunta all’articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SCARICA IL TESTO LEGGE DI CONVERSIONE

SCARICA IL DECRETO LEGGE

 

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