Il recente d.lgs. 109 del 2012, entrato in vigore lo scorso 9 agosto in “attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.” ha previsto la possibilità, per lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, di ottenere un permesso di soggiorno nel caso in cui denunci il datore di lavoro che lo occupa in modo irregolare.
La nuova disposizione
La direttiva europea, attuata in Italia dal citato decreto legislativo, è rivolta ad aggravare la posizione del datore di lavoro che impiega alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari irregolari. L’impiego di lavoratori stranieri irregolari è infatti, già previsto come reato dal Testo unico sull’immigrazione, con sanzioni per il datore di lavoro che vanno dalla reclusione da sei mesi a tre anni, e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
La nuova normativa, introduce delle ipotesi aggravanti, in presenza delle quali, la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
In conformità con il dettato della Direttiva europea, il legislatore italiano ha però introdotto anche delle disposizioni in favore del lavoratore straniero, cittadino extracomunitario, che denunci il proprio datore che lo occupa irregolarmente.
In particolare, l’articolo 1 lettera b del decreto legislativo n. 109 prevede che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.
Il particolare sfruttamento
La nozione di particolare sfruttamento, andrà valutata caso per caso nel corso del procedimento penale.
La norma, indica quale articolo di riferimento l’articolo 603bis del codice penale che prevede una serie di ipotesi in cui si può configurare il particolare sfruttamento del lavoratore.
Ad esempio, possono costituire condizioni di particolare sfruttamento: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Può costituire particolare sfruttamento l’impiego di lavoratori minorenni non in età lavorativa. Ancora infine può costituire particolare sfruttamento l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Perplessità
La disposizione si preoccupa di tutelare con la concessione di un permesso di soggiorno, non tutti gli stranieri che sono occupati irregolarmente, ma solo quelli che si trovino in situazione di particolare sfruttamento lavorativo.
Inoltre, la stessa formulazione della disposizione può essere soggetta ad interpretazione, e desta alcune perplessità. La disposizione consente il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che “denuncia” la situazione di particolare sfruttamento, non specificando se debba trattarsi del lavoratore straniero oppure, se tale disposizione sia riferibile anche ad un terzo soggetto che, ad esempio, sia a conoscenza di una tale situazione.
Che tipo di permesso di soggiorno
Lo straniero irregolare che denuncia e coopera nel procedimento penale può ottenere un permesso di soggiorno. Ai sensi della novella legislativa, il permesso di soggiorno concesso avrà durata di sei mesi e potrà essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Il permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato per motivi umanitari (articolo 5 comma 6 del T.U. sull’immigrazione cui rinvia la disposizione introdotta), e dovrebbe quindi consentire anche la possibilità di accedere al lavoro.
Il permesso di soggiorno concesso, potrà essere revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.