Roma – 25 novembre 2011 – L’articolo 207 del codice della strada, prevede che nel caso in cui sia violata una norma del codice della strada, da parte di un veicolo immatricolato all’estero o con targa EE, ed il trasgressore venga fermato immediatamente, quest’ultimo è ammesso a versare nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. L’agente, ricevuto il pagamento, e trasmesso al proprio Comando il verbale ed il pagamento, ne rilascia ricevuta al trasgressore. Se il trasgressore non vuole effettuare il pagamento in misura ridotta, può versare una somma a titolo di cauzione, variabile a seconda che il veicolo sia stato immatricolato in un Paese UE o extraUE. Nel caso in cui vi sia il rifiuto del pagamento anche della cauzione, il veicolo sarà sottoposto a fermo amministrativo ed affidato in custodia a spese del responsabile.
Contestazione non immediata della violazione
Nel caso in cui, la contestazione non sia immediata, ed il veicolo risulti immatricolato all’estero, il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 360 giorni dall’accertamento della violazione.
La notifica all’estero, può però il più delle volte risultare molto difficoltosa se non quasi impossibile.
E’ infatti necessario individuare il proprietario del veicolo al quale poter notificare il verbale. La procedura di individuazione, può essere particolarmente costosa, senza contare gli eventuali costi che dovrebbe sostenere l’amministrazione per recuperare il credito nell’eventualità che il trasgressore o il proprietario del veicolo non paghino la sanzione.
Per questo motivo, l’articolo 132 del codice della strada prevede che il veicolo immatricolato all’estero, possa circolare in Italia solo per un anno. Entro l’anno il veicolo dovrà essere nazionalizzato, cioè di nuovo immatricolato in Italia, altrimenti non potrà più circolare. Tale norma, a seguito di una interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, (circolare del 27.10.2007) si applica anche ai veicoli immatricolati negli Stati europei.
Novità nella notifica all’estero per le violazioni al CDS. La Direttiva Europea 2011/82/UE
In ambito Europeo, per fare fronte alla difficoltà della notifica delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, le Istituzioni Comunitarie, hanno adottato la direttiva 2011/82/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 novembre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell’Unione Europea e, un elemento importante di tale politica è l’applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell’Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.
Per raggiungere questo obiettivo si agevolano, per una determinata serie di violazioni, lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione.
Le violazioni previste dalla Direttiva
Le infrazioni per le quali lo scambio di informazioni sono agevolate (in particolare i dati relativi ad i veicoli ed ai loro proprietari) sono specificatamente individuate dalla Direttiva, e si tratta:
– di “eccesso di velocità” considerato come il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell’infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;
– di “mancato uso della cintura di sicurezza”, il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, e della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
– di “mancato arresto davanti a un semaforo rosso”, il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
– di “guida in stato di ebbrezza”, la guida in stato di alterazione dovuta all’alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
– di “guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti”, la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
– di “mancato uso del casco protettivo”, il mancato rispetto dell’obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
– di “circolazione su una corsia vietata”, l’uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
– di “uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida”, l’uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
La procedura per la notifica della violazione prevista dalla Direttiva
Per lo scambio di informazioni, ogni Stato individua un “punto di contatto”, ossia un’Autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli.
A seguito dello scambio dei dati, qualora lo Stato nella quale l’infrazione è stata commessa, decida di sanzionare l’autore della violazione, ne informa, in conformità della sua legislazione nazionale, il proprietario, l’intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettato di aver commesso l’infrazione in materia di sicurezza stradale. Nella lettera informativa vengono indicati: la natura dell’infrazione in materia di sicurezza stradale, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l’infrazione. La lettera di informazione va inviata tradotta nella lingua dello Stato di immatricolazione del veicolo.
La Direttiva Europea deve essere recepita dagli Stati membri entro il 7 novembre 2013.
Avv. Andrea De Rossi