22 novembre 2011 – Per la legge italiana (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza) chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori.
Al compimento dei 18 anni il cittadino extracomunitario nato in Italia e sempre regolarmente residente può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana.
La richiesta può essere presentata, quindi, nel periodo tra i 18 e i 19 anni.
La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno.
Spesso accade che i genitori non hanno provveduto a iscrivere all’anagrafe i figli nati in Italia oppure hanno chiesto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno. Verrebbe a mancare, quindi, il requisito della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età, pregiudicando il diritto alla presentazione della domanda.
Il Ministero dell’ Interno, in questi casi, per agevolare comunque le richieste di riconoscimento della cittadinanza, con una circolare, ha invitato gli ufficiali dello stato civile a valutare con elasticità il requisito della residenza ininterrotta. Ha stabilito, cioè, che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica debbano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano, anche certificati medici (es. certificati di vaccinazioni, o di prestazioni sanitarie), certificati scolastici o altra documentazione simile.
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
Documenti da presentare
1. passaporto in corso di validità;
2. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
3. copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
4. certificato storico di residenza.
In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici).
5. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno.
A procedimento concluso, l’Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L’ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procederà all’iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici previo giuramento di fedeltà alla repubblica italiana.
Rif. Normativo: Legge 5 febbraio 1992 n.91