24 gennaio 2014 – La legge sulla cittadinanza italiana non prevede la possibilità che i figli possano trasmettere la cittadinanza ai genitori in quanto l’art. 1 della Legge n.91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. Infatti il principio dello ius sanguinis si basa sul riconoscimento della cittadinanza in base alla discendenza in linea retta.
Nella fattispecie rimangono valide le due vie regolari per l’acquisto della cittadinanza italiana: per residenza ai sensi dell’art. 9 o per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della Legge sulla cittadinanza n. 91/92. In entrambi i casi se il cittadino straniero risulta essere un soggetto pericolosa per la pubblica sicurezza, la cittadinanza non viene concessa.
Nel primo caso, cioè per la domanda di cittadinanza per residenza, il richiedente deve dimostrare di essere iscritto all’anagrafe da un certo numero di anni, numero che varia in base alla situazione del richiedente e se si tratta di cittadino comunitario o extracomunitario. Inoltre, deve dimostrare di essere in possesso di un reddito regolare per almeno i 3 anni precedenti al momento in cui si presenta la richiesta della cittadinanza.
Nel secondo caso, se l’interessato si sposa con il cittadino italiano nonché genitore del proprio figlio, può presentare la domanda per la cittadinanza nei termini ridotti previsti dall’art. 5 della Legge sulla cittadinanza, cioè dopo 1 anno di residenza con il coniuge dopo la data del matrimonio.
D.ssa Maria Elena Arguello