Roma – 4 maggio 2012 – A sostegno della maternità per le madri non lavoratrici e senza alcuna tutela per la maternità, è previsto l’assegno di maternità dei Comuni. Si può richiedere al proprio Comune di residenza se non si ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Anche qualora, tali misure assistenziali siano inferiore all’importo dell’assegno, si può richiedere l’assegno in misura ridotta. Con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 gennaio 2012, il Governo, ed in particolare il Dipartimento per le Politiche della famiglia, ha reso note le rivalutazioni degli assegni di maternità per il 2012.
A chi spetta
Il beneficio spetta alle donne residenti in Italia, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, che siano disoccupate, casalinghe o prive di tutela economica per la maternità, per la nascita del figlio oppure, per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni.
Per quanto riguarda le cittadine extracomunitarie, è opportuno precisare che l’assegno viene corrisposto, in base alla circolare INPS n. 35 del 2010, qualora siano in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o Italiano o della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Sempre su specificazione dell’INPS nella citata circolare la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi.
La domanda e requisiti
La domanda deve essere presentata al Comune (il modello di domanda è presente presso gli uffici comunali) di residenza entro 6 mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto, e sarà erogato dall’INPS. Per poter beneficiare dell’assegno come indicato, occorre non avere una copertura economica a sostegno della maternità, quindi non beneficiare dell’indennità di maternità, ed avere un reddito complessivo non superiore al valore dell’indicatore della situazione economica I.S.E. richiesto dalla legge, che per il 2012 è stato stabilito in € 33.857,51 per l’intero nucleo familiare per il 2012.
In seguito alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, il versamento viene effettuato mediante bonifico su conto corrente postale o bancario. E’ quindi necessario, qualora se ne sia sprovvisti, aprire un conto corrente presso la posta o presso una banca.
Incompatibilità
L’assegno di maternità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali e con l’indennità di maternità se questa è superiore al valore dell’assegno. In caso di cumulo con altre prestazioni, il Comune può recuperare l’importo interamente versato.
L’importo
Il valore mensile del trattamento previdenziale per l’anno 2012 è di € 324,79 per 5 mensilità per un totale di € 1.623,95.
Assegno di maternità concesso dallo Stato
L’assegno di maternità concesso dallo Stato è un sostegno economico per le madri erogato dall’INPS, che siano state licenziate o che abbiano presentato le dimissioni, e che non hanno diritto ad altri trattamenti per la maternità, che possano però vantare almeno 3 mesi di contributi nel periodo tra 9 e 18 mesi prima del parto o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia. La madre disoccupata può usufruire dell’assegno, se ha usufruito di prestazioni previdenziali in data non anteriore a 9 mesi dall’evento.
Per l’ anno 2012 l’importo, se spettante nella misura intera, è pari ad € 1.999,45 (circolare INPS n. 59 del 2012). Anche in questo caso, per quanto riguarda le madri cittadine extracomunitarie, la possibilità di usufruire del sostegno economico è subordinato al possesso del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo o alla carta di soggiorno. La domanda può essere inoltrata solo telematicamente, attraverso l’accesso al sito dell’INPS e se muniti di apposito codice PIN rilasciato dalla stessa INPS. In casi eccezionali (morte della madre, abbandono del minore, affidamento esclusivo) la domanda può essere fatta anche dal padre, che se cittadino extracomunitario deve essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Questa prestazione non è cumulabile con l’assegno concesso dal Comune.
Per ogni ulteriore informazione, si consiglia di rivolgersi a patronati abilitati, consultare il sito dell’INPS (www.inps.it) alle sezioni appositamente dedicate, il sito per le politiche della famiglia del Governo italiano (www.politichefamiglia.it), oppure rivolgersi direttamente agli uffici comunali per gli assegni di maternità di competenza dei Comuni.
Avv. Andrea De Rossi