7 febbraio 2013 – Il permesso di soggiorno CE viene rilasciato allo straniero che risulta essere titolare di un titolo di soggiorno da almeno 5 anni e che abbia un reddito idoneo pari all’importo dell’assegno sociale (circa €5700) proveniente da fonti lecite che giustificano la permanenza in Italia (art. 9 d.lgs. 286/98). Con la Legge 94/2009 è stato introdotto, inoltre, l’obbligo del superamento del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE. Il livello di conoscenza richiesto è pari ad un A2 del Quadro comune di riferimento europeo (QCER), livello che stabilisce la comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti.
Non tutti i cittadina extraUE devono obbligatoriamente fare questo test. Ad esempio chi ha frequentato e concluso una scuola italiana secondaria di primo o secondo grado. Ciò vuol dire che chi ha completato tutto il percorso scolastico richiesto, non deve fare il test di lingua se allega una copia del titolo alla domanda di richiesta del permesso CE. È importante ricordare che per scuola secondaria di primo grado si intende la scuola media, mentre gli istituti superiori professionali o i licei sono considerati di secondo livello. Anche chi è in possesso di titoli professionali che certifichino la frequenza a corsi universitari, master o dottorati non dovrà sostenere il test d’italiano.
Chi, invece, ha frequentato e completato l’asilo o le scuole primarie, o ha frequentato le scuole secondarie ma non ha completato il percorso scolastico, dovrà comunque sostenere il test d’italiano.
Se all’interno della richiesta è presente un o più figli sotto i 14 anni di età, loro non saranno obbligati a sostenere il test. Lo stesso discorso vale per gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da una patologia o da un handicap. In questi caso bisogna allegare alla domanda il certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
Sono esonerate anche le persone che siano in possesso di un attestato o di un titolo che certifichi la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del QCER o chi è entrato in Italia come dirigente o personale altamente specializzato di società in posizione di distacco; i lettori o professori universitari; traduttori e interpreti; collaboratori familiari a tempo pieno che entrano in seguito ai cittadini italiani o comunitari residenti all’estero per la prosecuzione del rapporto di lavoro e i giornalisti ufficialmente accreditati ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e) e q) del d.lgs. 286/98.
Si ricorda inoltre che chi è già in possesso di un permesso di soggiorno CE e deve procedere all’aggiornamento non deve sostenere il test d’italiano. Questo requisito è obbligatorio soltanto per chi lo richiede per la prima volta.
D.ssa Maria Elena Arguello