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Permesso di soggiorno. Posso rinnovarlo anche se il datore non ha versato i contributi?

Salve, ho fatto la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma ho saputo che il mio datore di lavoro non ha pagato i contributi. La questura potrebbe negarmi il permesso per questo motivo?

06 novembre 2013 – In base alla legge italiana, chiunque svolge un’attività lavorativa deve versare i contributi previdenziali. Nel caso degli stranieri tale requisito è legato alla propria dimora nel territorio nazionale e può condizionare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno. Infatti, nel caso in cui vengono a mancare i requisiti richiesti per la permanenza in Italia, sia il rilascio che il rinnovo del soggiorno possono essere rifiutati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/98.

Quando si svolge l’attività di lavoro subordinato, il versamento dei contributi previdenziali è di competenza del datore di lavoro, per cui il lavoratore può soltanto verificare che tali versamenti vengano effettuati ed, eventualmente, sollecitare il loro versamento nel caso in cui il datore di lavoro non abbia ancora adempiuto tale obbligo. Di conseguenza, solo nei casi in cui lo straniero svolge un lavoro subordinato, lo stesso non è responsabile del mancato versamento e perciò non può essere privato dal titolo di soggiorno. Invece, se lo straniero svolge un’attività lavorativa autonoma, egli è l’unico responsabile di effettuare il versamento dei contributi previdenziali richiesti dalla normativa.

Quando si presenta la richiesta per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, la Questura analizza la documentazione allegata alla domanda, compresa quella relativa al rapporto di lavoro. Nel caso in cui questa risulta incompleta o ci sono delle lacune, le autorità, prima di negare il soggiorno, devono emettere un preavviso di diniego che motiva l’eventuale rigetto. Lo straniero, una volta che riceve questo avviso, deve integrare la domanda, entro i termini previsti dalla comunicazione, con la documentazione che dimostra di essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98, se si riscontrano delle irregolarità amministrative sanabili, le autorità non possono rifiutare o revocare il titolo di soggiorno, a meno che tali irregolarità non vengano colmate. Nella fattispecie, il mancato versamento dei contributi previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro subordinato non può condizionare il rilascio del soggiorno, in quanto lo straniero non può incidere in modo diretto sui tempi di adempimento di questo obbligo da parte del datore di lavoro. Questo orientamento giuridico è stato ribadito dalla sentenza n. 785 del 23 settembre 2013 emessa dal TAR Lombardia.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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