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Permesso per motivi familiari. Che succede se ci separiamo?

Buongiorno, sono una cittadina extracomunitaria e ho un permesso per motivi di familiari ottenuto quando ho raggiunto in Italia mio marito. Da qualche tempo però le cose non vanno bene. Nel caso in cui dovessimo decidere di separarci potrò rimanere in Italia?

7 novembre 2011 – Il titolo di soggiorno rilasciato motivi familiari, così come ogni altro titolo di soggiorno il cui rilascio sia derivato da un rapporto familiare ha, come presupposto fondamentale la convivenza.
Tale elemento è implicito nella stessa natura del permesso, il cui rilascio e rinnovo sono legittimati dalla sussistenza dei vincoli affettivi e parentali propri del nucleo familiare.

Quando tali vincoli cessano, vengono meno anche i presupposti del permesso e, la diretta conseguenza, nei confronti del cittadino extracomunitario può essere il mancato rilascio o la revoca del titolo.

Separazione e divorzio

La disciplina dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, in Italia, prevede che vi sia dapprima la separazione legale dei coniugi, che può essere giudiziale (quando non vi è accordo tra i coniugi) o consensuale (quando invece vi è l’accordo tra i coniugi). In entrambi i casi è necessario ricorrere al Tribunale, che emetterà a seconda dei casi i provvedimenti opportuni (Per conoscere ciò che caratterizza la separazione giudiziale e quella consensuale e le relative differenze si consiglia di rivolgersi ad un Avvocato esperto in Diritto di famiglia). 

Decorsi 3 anni dalla separazione personale dei coniugi ininterrotta, cioè quando è chiaro che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, si può ricorrere al Tribunale affinchè sia pronunciato il definitivo divorzio.

La pronuncia della separazione (giudiziale o consensuale) non fa venir meno gli effetti civili del matrimonio, che si sciolgono soltanto con il divorzio, ma fa venir meno l’elemento della convivenza, il cui protrarsi è anzi inconciliabile con lo stato di separati e costituisce fatto idoneo a farne cessare gli effetti nel senso della riconciliazione dei coniugi.

Scioglimento del matrimonio e conseguenze per lo straniero

Venendo meno il requisito della convivenza, essenziale per il mantenimento del titolo di soggiorno rilasciato per motivi familiari, viene di conseguenza meno lo stesso presupposto che ne giustifica il possesso, implicitamente legittimando l’Autorità ad effettuarne la revoca. 

Il Testo Unico sull’immigrazione, consente allo straniero che si trovi in fase di separazione di convertire il proprio permesso in un permesso di altro tipo (articolo 30 comma 5 T.U.). . La norma dispone infatti che in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio (a tal proposito, si segnala la recente sentenza del TAR Lombardia n. 685 del 2010, in cui i Giudici Amministrativi, chiamati a giudicare su un diniego di conversione affermano che, “se sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, la conversione è possibile”).

E’ però necessario evidenziare che la conversione, non è automatica, ma deve essere d’impulso del cittadino extracomunitario. Lo stesso Consiglio di Stato (Decisione n. 767 del 2005), chiamato a pronunciarsi su una questione riguardante la revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari si è espresso nel senso che “la conversione, deve essere chiesta dall’interessata, non essendo ipotizzabile una sorta di conversione di ufficio del titolo del soggiorno, e l’Amministrazione deve essere in grado di valutare se ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso ad altro titolo. Mentre, d’altra parte, solo la mancata presentazione di una istanza in tal senso da parte dell’interessata, pur invitata a cio’ dall’Amministrazione, ovvero l’insussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso ad altro titolo possono giustificare l’espulsione della straniera dal territorio nazionale.”

Quindi lo straniero, pronunciata la separazione e venuto meno il requisito della convivenza, avrà l’onere di inviare i moduli reperiti presso gli uffici postali, al fine di richiedere la conversione del proprio permesso in altro tipo di permesso, allegando la documentazione inerente al titolo richiesto, a seconda che si tratti di richiesta di conversione per lavoro subordinato, autonomo o per studio.
 

 

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