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Permesso per studio, posso convertirlo in lavoro?

Buongiorno, sono titolare di un permesso per studio. Ho trovato posto in un’azienda, posso convertire il mio permesso in un permesso per lavoro?
1 aprile 2010 –  Innanzitutto è necessario chiarire che con il permesso di soggiorno per studio si può essere assunti senza necessità di chiederne la conversione. Questo vale, però, solo per un contratto di lavoro che non superi le 20 ore settimanali e comunque per non più di 1040 ore annuali. Questo limite è stato imposto poiché il titolare di un permesso per studio deve principalmente frequentare il corso a cui si è iscritto e che gli ha consentito di ottenere il permesso di soggiorno e solo in via residuale, magari per avere un sostegno economico, lavorare alle dipendenze di qualcuno part time.

Nei casi in cui, pertanto, lo studente intenda essere assunto con un contratto di lavoro subordinato e il cui orario di lavoro superi l’orario massimo consentito dalla legge ovvero che ha terminato o intenda abbandonare gli studi, deve presentare la richiesta di conversione del permesso. Attenzione: questo è possibile solo se si è in possesso di un permesso di studio in corso di validità e/o in fase di rinnovo (non sono accettate le richieste da parte di studenti in attesa del primo rilascio del permesso per studio).

Circa la procedura, la legge distingue due ipotesi.

1)    Lo studente che ha conseguito in Italia uno dei seguenti titoli di studio:

– Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
– Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
–  Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
–  Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
– Master Universitario di I livello (durata miniimo 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
– Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 340/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.
– Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con la laurea specialistica magistrale.

può chiedere la conversione del proprio permesso in qualsiasi periodo dell’anno e senza attendere la pubblicazione del decreto flussi (il decreto con il quale il Governo, annualmente, assegna alcune quote alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro). 

In tali casi la domanda di conversione deve esser fatta seguendo la procedura on line sul sito www.interno.it e utilizzando l’apposito modulo V2, nel quale indicare, oltre ai dati anagrafici, le condizioni economiche e contrattuali. La domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico della Prefettura del luogo in cui il titolare del permesso da convertire risulta residente.
L’ufficio competente, una volta acquisita a sistema la domanda, provvede a convocare il richiedente per la consegna della seguente documentazione
–    Copia del permesso di soggiorno,
–    Copia del diploma di laurea o Master o Dottorato,
–    proposta di contratto di lavoro – Modulo Q- sottoposta alla condizione del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
–    copia del documento identità del datore di lavoro o del rappresentante legale se trattasi di società,
–    copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del datore di lavoro;

Il richiedente deve, inoltre, produrre, in sede di convocazione presso lo Sportello Unico la documentazione attestante il possesso di un alloggio (quindi contratto di affitto/dichiarazione ospitalità, ecc.) che risulti idoneo secondo le disposizioni in materia (attestabile attraverso il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dagli uffici competenti).

2)    lo studente che non abbia ancora conseguito uno dei titoli di studio indicato oppure che frequenti un corso di studi non universitario può richiedere la conversione, ma deve attendere la pubblicazione del decreto flussi, poiché tale conversione è riconosciuta solo entro i limiti delle quote riservate alle conversioni all’interno del citato decreto.

La domanda, quindi, una volta pubblicato il decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere inoltrata telematicamente attraverso il sito www.interno.it utilizzando il modulo VA.
Lo Sportello unico competente successivamente convoca il richiedente per la consegna della seguente documentazione:
–    Copia del permesso di soggiorno,
–    proposta di contratto di lavoro – Modulo Q- sottoposta alla condizione del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
–    copia del documento identità del datore di lavoro o del rappresentante legale se trattasi di società,
–    copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del datore di lavoro;
–    documentazione attestante la sussistenza di un alloggio idoneo (vedi sopra).

In entrambi i casi, terminata l’attività istruttoria, lo Sportello Unico rilascia “l’attestazione della quota disponibile” da allegare, insieme alla ulteriore documentazione, all’apposito kit da inoltrare in Questura tramite l’invio da un ufficio postale abilitato (Sportello Amico) per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Avv. Mascia Salvatore

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