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Preavviso di rigetto, che cos’è e cosa devo fare?

Buongiorno, ho presentato la domanda al ricongiungimento familiare un paio di mesi fa. Stamattina mi è arrivato il preavviso di rigetto. Vuol dire che non mi daranno il ricongiungimento? Come mi devo comportare?

23 giugno 2016 – Il preavviso di rigetto, emesso ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90, non implica in automatico il rifiuto della pratica. Questa comunicazione viene inviata al richiedente dal responsabile del procedimento o dall’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo.

Il preavviso di rigetto, dunque, è una comunicazione preventiva che le autorità inviano al richiedente per avvertirlo che ci sono dei motivi che ostano l’accoglimento dell’istanza da lui presentata. Ciò vuol dire che manca qualche documentazione o informazione, motivo per il quale, la suddetta pratica potrebbe essere rigettata se il richiedente non dimostra l’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per cui, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il richiedente ha diritto a presentare per scritto le proprie osservazioni, allegando l’eventuale documentazione che dimostra il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la pratica in merito.

Bisogna tener presente che, una volta che le autorità competenti emettono il preavviso di rigetto, i termini per il completamento dell’istruttoria della pratica vengono interrotti. Solo dopo che l’interessato deposita le proprie osservazioni con l’eventuale documentazione allegata, da quello stesso giorno, iniziano a decorrere nuovamente i termini previsti dalla legge per il trattamento della pratica.

Se l’interessato non presenta nessuna osservazione scritta entro i 10 giorni dall’arrivo del preavviso di rigetto, le autorità adottano il provvedimento definitivo di rigetto della pratica in merito. Il motivo del rigetto dipenderà dal fatto che il richiedente non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per quel tipo di domanda. Contro il provvedimento di rigetto il richiedente può presentare appello, presso l’autorità giudiziaria indicata nello stesso provvedimento, valendosi di un legale.

Si fa presente che, solo nei casi in cui i motivi che ostano l’accoglimento della domanda sono attribuibili all’amministrazione, per inadempienza o per ritardi di comunicazione, non può essere adottato un preavviso di rigetto nei confronti del richiedente in quanto la mancanza in questione non dipende direttamente da lui. 

Infine, si precisa che, senza un preavviso di rigetto le autorità non possono adottare un provvedimento di rigetto perché non è stata data la possibilità al richiedente di presentare le proprie osservazioni e l’eventuale documentazione per il trattamento della pratica in oggetto.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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