13 novembre 2013 – Ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 286/98, il lavoratore stagionale può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, indistintamente che il contratto di lavoro offerto sia a tempo determinato o indeterminato. Inoltre, con la circolare congiunta n. 35/0006100 del 5 novembre 2013 emessa dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro, è stato ribadito che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato sin dal primo ingresso in Italia.
La conversione viene ammessa se ci sono delle quote disponibili all’interno del decreto flussi per l’assunzione di lavoratori stranieri, nonché lo straniero deve essere in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità.
La domanda va inviata mediante il sistema telematico del Ministero dell’Interno, compilando il modulo VB. La documentazione da presentare successivamente alla Prefettura è:
- Marca da bollo di €16,00, usata per la domanda;
- Marca da bollo di €16,00 da apporre sul nulla osta;
- permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;
- contratto di lavoro subordinato non stagionale;
- copia del documento d’identità del datore di lavoro;
- passaporto del richiedente in corso di validità;
- comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al primo ingresso (modello Unilav di assunzione).
In caso di esito positivo, lo Sportello Unico per l’Immigrazione fissa l’appuntamento per la firma del contratto di soggiorno e rilascia il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da inviare alla Questura tramite il kit delle poste. Infine, la Questura rilascia il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo aver completato la procedura necessaria per il rilascio. Tutta questa procedura viene completata direttamente in Italia, senza il bisogno che lo straniero rientri in Patria per fare il visto per motivi di lavoro subordinato,
D.ssa Maria Elena Arguello