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Regolarizzazione. Che fare se il rapporto di lavoro finisce?

Sono un datore di lavoro che ha fatto la richiesta di regolarizzazione dell’emersione per il lavoro irregolare nel 2012. Che cosa bisogna fare nel caso in cui il rapporto di lavoro finisca sia in modo consensuale che per licenziamento o dimissioni?

 

Roma – 14 gennaio 2013 – Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà delle parti, sia in maniera consensuale o meno. Se il lavoratore decide di lasciare il posto di lavoro si parla di dimissioni, se invece è il datore di lavoro a porre fine al rapporto di lavoro si tratta di licenziamento; in entrambi casi la decisione deve essere comunicata attraverso una lettera che formalizza la fine del rapporto di lavoro. Chiaramente occorre poi tener presente tutte le condizioni previste nei diversi CCNL di riferimento. Nel caso si tratti di un’interruzione dovuta alle dimissioni da parte del lavoratore, si ricorda che in base alle nuove regole  la lettera di dimissione deve essere convalidata direttamente dinanzi al datore di lavoro o presso gli uffici competenti.

In generale la procedura di emersione risulta essere “perfezionata” soltanto dopo la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, oltre all’invio contestuale della comunicazione obbligatoria di assunzione. Solo dopo il datore di lavoro non sarà più perseguibile, né penalmente né amministrativamente, per aver occupato irregolarmente un cittadino extracomunitario privo di un titolo di soggiorno nel periodo antecedente all’invio della domanda di regolarizzazione. Il lavoratore potrà così ottenere il permesso di soggiorno per lavoro.
Sebbene la “regola” sia la definizione della procedura di emersione, può succedere che il rapporto lavorativo venga meno per tanti motivi e la legge si preoccupa di regolamentare anche queste ipotesi.

La Circolare del Ministero dell’Interno n° 7529/2012 specifica la procedura da seguire nel caso si interrompa il rapporto di lavoro relativo alle domande di regolarizzazione presentate in seguito al decreto legislativo 109/2012.

Si tenga presente che la cessazione del rapporto di lavoro non preclude al lavoratore extraue la possibilità di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione purchè vengano adempiute particolari formalità specificate proprio nella suddetta circolare.

Ci sono due scenari ipotizzabili in merito alla cessazione del rapporto di lavoro durante la procedura di regolarizzazione.

Se l’interruzione avviene prima della convocazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà fare una comunicazione scritta allo Sportello Unico competente e alla sede locale dell’INPS. Sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno comunque presentarsi presso lo Sportello Unico per formalizzare e motivare la rinuncia al rapporto di lavoro. In questo caso verrà sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo effettivo del rapporto di lavoro e il datore di lavoro dovrà pagare i contributi all’INPS per il periodo indicato nel contratto o comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Il lavoratore potrà così ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Se l’interruzione avviene dopo la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va presentata entro 5 giorni dall’evento all’INPS e al Centro per l’Impiego nel caso si tratti di un lavoratore non domestico. La comunicazione all’INPS va fatta attraverso la procedura online per chi è in possesso di un Pin o chiamando al numero verde 803164 del Contact Center fornendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro. La comunicazione fatta ha effetti per l’Inail e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ribadisce che prima della convocazione presso lo Sportello Unico, il lavoratore non può cambiare datore di lavoro e che, nel caso in cui, invece, si presenti solo il datore di lavoro, la domanda verrà archiviata senza nessuna sanzione penale e amministrativa a suo carico.

 

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