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Ministero Interno. Circolare: regolarizzazione valida solo per chi è clandestino

Resteranno fuori dalla regolarizzazione tutti i lavoratori stranieri che pur essendo occupati irregolarmente possiedono comunque un permesso come quello per cure mediche, per studio, per lavoro stagionale o ancora per attesa asilo politico

Roma, 3 agosto 2012 – Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 6410 del 27 luglio 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109 che, in occasione del recepimento di una direttiva comunitaria sull’inasprimento delle sanzioni in materia di occupazione irregolare dei lavoratori extraUE, ha previsto la regolarizzazione di questi rapporti “clandestini”.

Molti chiarimenti della circolare richiamano i principi già contenuti nel decreto legislativo 16 luglio 2012 n.109:
la domanda di emersione si presenterà dal 15 settembre al 15 ottobre secondo la procedura che un decreto interministeriale verrà presto emanato.
Il rapporto di lavoro irregolare dovrà essere iniziato da almeno 3 mesi dall’entrata in vigore della decreto legislativo, cioè almeno dal 9 maggio 2012 ma il lavoratore da regolarizzare dovrà dimostrare di essere in Italia almeno dal 31 dicembre scorso.

Ma tra tutti i chiarimenti uno è davvero importante: la suddetta circolare specifica che la dichiarazione di emersione potrà essere fatta solo a favore del lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, quindi in posizione di clandestinità. Il Decreto Legislativo invece si riferiva solo ai lavoratori stranieri presenti nel territorio (e quindi anche titolari di particolari permessi di soggiorno o anche in attesa di rinnovo).

Cosa significa? La circolare specifica che resteranno fuori dalla regolarizzazione tutti i lavoratori stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di un’attività lavorativa e che non può essere facilmente convertito. Ci si riferisce ad esempio a chi lavora “in nero” pur avendo un permesso per motivi di lavoro stagionale, per cure mediche, per studio o ancora per attesa asilo politico. Rimarranno fuori anche coloro che hanno in mano una ricevuta attestante la richiesta o il rinnovo di un permesso di soggiorno.

Solo chi, quindi, non ha mai avuto un permesso di soggiorno, oppure non ne ha chiesto il rinnovo, potrà beneficiare della regolarizzazione e ottenere, così, un permesso di soggiorno per lavoro (chiaramente in presenza di tutti i requisiti di legge previsti).

Avv. Mascia Salvatore

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