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Regolarizzazione. Ho fatto la domanda, posso non assumere?

Salve, ho presentato domanda di regolarizzazione per la mia colf filippina ma non voglio più assumerla, posso mandare la rinuncia allo Sportello Unico? Quali rischi corro? 19 novembre 2009 – I datori di lavoro che hanno inoltrato, nel mese di settembre, domanda per regolarizzare i lavoratori domestici extraue (colf o badanti) occupati “a nero” alle proprie dipendenze,  devono completare la procedura di emersione, formalizzando la volontà manifestata con il versamento del contributo di 500 Euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, attraverso la sottoscrizione, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, del contratto di soggiorno e la successiva comunicazione di assunzione all’INPS. Solo dopo l’effettiva assunzione del cittadino straniero è possibile interrompere il rapporto di lavoro, con il licenziamento del lavoratore o attraverso le sue dimissioni, secondo le disposizioni  previste dal ccnl del lavoro domestico.

Queste sono le indicazioni disposte dal Ministero dell’Interno con la circolare del 29 ottobre 2009 (Prot. 6466 del 2009).

Pertanto, chi ha presentato domanda di emersione, in caso di accoglimento dell’istanza,  dovrà presentarsi allo Sportello Unico competente accompagnato dal lavoratore straniero, firmare il contratto di soggiorno e assumerlo regolarmente comunicando l’assunzione all’INPS, entro 24 ore dalla firma del contratto o contestualmente alla firma presso le sedi INPS o dinanzi all’operatore INPS presente in ogni Sportello Unico.

N.B.
Il Ministero dell’Interno ha poi chiarito che è possibile interrompere il rapporto di lavoro solo per sopravvenute cause di forza maggiore, quali ad esempio il decesso del datore di lavoro o della persona da assistere. In tali ipotesi è possibile:

–    il subentro da parte di un componente della famiglia del datore di lavoro/assistito, che potrà anche modificare il rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ad es. cambiando la sua mansione da badante a colf, se ne possiede i requisiti di legge;

–    il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi per consentire al cittadino straniero di cercare un nuovo lavoro, qualora il subentro non sia possibile.

Convocazione in caso di rinuncia
L’eventuale rinuncia alla domanda di emersione prima della convocazione allo Sportello Unico, comporterà l’archiviazione della pratica e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori per i reati relativi alla violazione di norme su ingresso e soggiorno sul territorio nazionale e in materia di lavoro (per l’impiego di lavoratori a nero).

Con la circolare 6466 del 2009 il Ministero ha precisato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero nel corso della procedura, il datore di lavoro sarà comunque convocato perché venga formalizza la rinuncia, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa vigente che saranno applicate anche nei confronti dei datori di lavoro, che seppur convocati, non si presenteranno allo Sportello Unico competente.
 
Conseguenze per chi rinuncia
L’archiviazione della procedura di emersione per rinuncia durante l’esame della domanda, comporterà gravi conseguenze, dal punto di vista penale, civile e amministrativo, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore straniero.

Il datore di lavoro sarà denunciato per reati inerenti le violazioni di norme su ingresso e  soggiorno  del cittadino straniero e quelle previste dal diritto del lavoro per l’impiego di lavoratori occupati irregolarmente. Le sanzioni previste dala legge per l’assunzione di un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno sono la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di 5000 euro per ogni lavoratore assunto oltre alle ulteriori sanzioni amministrative previste per il lavoro sommerso di natura fiscale, previdenziale o assistenziale (es. per omissione di contributi e somme spettanti al lavoratore, agli Enti previdenziali e  allo Stato).

Il lavoratore straniero, invece, rischia l’espulsione e la denuncia per il reato di immigrazione clandestina.

Rosanna Caggiano

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