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Regolarizzazione: il Ministero chiarisce la “convivenza” tra il rilascio dei nuovi titoli e la protezione internazionale

Roma, 22 giugno 2020 – Segnaliamo la nuova circolare del 19.06.2020 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza che fornisce importanti chiarimenti circa la “convivenza” tra il rilascio dei nuovi titoli a seguito di regolarizzazione e la prosecuzione dei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale.

PROCEDURA COMMA 1 ART. 103. SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE:

Il richiedente asilo che presenta richiesta di emersione tramite un datore di lavoro, dovrà essere informato della possibilità di NON rinunciare alla procedura di protezione internazionale.

A questo punto, due saranno le ipotesi:

1) se lo straniero decide di non rinunciare alla domanda di protezione internazionale, la procedura di emersione potrà comunque proseguire e una volta firmato il contratto di soggiorno, lo straniero potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato CARTACEO, valido solo sul territorio nazionale.

2) se lo stranierò deciderà di rinunciare alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, se la procedura andrà a buon fine, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ELETTRONICO.

PROCEDURA COMMA 2 ART. 103 – RCIHESTA PERMESSO TEMPORANEO

Nel ribandire il requisito essenziale dell’IRREGOLARITA’ del cittadino straniero per presentare tale richiesta, con riferimento ai richiedenti protezione internazionale si specifica:

1) l’art. 103, CO. 2 richiede che il permesso di soggiorno sia scaduto dal 31.10.2020;

2)il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisone della Commissione Territoriale. Pertanto, il suo permesso è valido fino a tale data, con la conseguente impossibilità di presentare la domanda di regolarizzazione ai senti del comma 2.

3) la validità dei permessi di soggiorno è stata prorogata al 31.10.2020 per tutelare colori che non avrebbero potuto rinnovarli a causa delle misure di contenimento. Se ne può trarre quindi che i permessi di soggiorno, rinnovabili o meno, pur prorogati, possono ritenersi scaduti e il cittadino straniero potrà richiedere il permesso temporaneo..

4) le istanze di emersione con procedura 1 e 2, presentata da titolari di permessi prorogati, dovranno essere accettate ed istruite, eventualmente archiviando le posizioni relative a domande di rilascio/rinnovo già in essere.

FONTI: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 19/06/2020

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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