Sono una badante, il mio datore di lavoro aveva presentato domanda per regolarizzarmi nel 2009, ora lui è deceduto io non sono ancora stata convocata. Cosa devo fare? Posso essere assunta da un nuovo datore di lavoro?
Roma 25 marzo 2010- Nel corso degli ultimi mesi sono state emanate una serie di circolari sia dal Ministero dell’Interno sia dall’Inps che hanno più volte ribadito che nel corso della procedura di emersione il datore di lavoro non può cambiare.
Vi è tuttavia il caso in cui il datore di lavoro muoia e allora viene data la possibilità ai familiari del defunto di subentrare nel rapporto di lavoro.Se un familiare del defunto decide di subentrare dovrà presentarsi il giorno della convocazione allo Sportello Unico d dovrà dichiarare di voler subentrare al posto del defuntoNel caso di subentro il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:
– il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come “data di sottoscrizione contratto di soggiorno” la data del decesso dell’assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
– il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso.
Nel caso in cui invece non può subentrare nessuno bisogna comunque perfezionare la procedura di regolarizzazione, questo permette di poter rilasciare al lavoratore extracomunitario un premesso di soggiorno per attesa occupazione.
Se infatti non può subentrare nessun familiare il lavoratore deve comunicare la data del decesso del datore di lavoro all’inps. Verranno inseriti i dati nella domanda di emersione e come data di cessazione del rapporto di lavoro ci sarà la data del decesso. I lavoratori che seguono questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dovranno allegare all’istanza di rilascio permesso di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Avv. Mariangela Lioy