Roma – 8 novembre 2012 – Il ricongiungimento dei genitori è regolato dal T.U. sull’immigrazione. In particolare l’articolo 29 indica verso quali familiari sia possibile ricongiungersi. Si tratta dei parenti più prossimi: il coniuge, i figli ed i genitori.
Per alcune categorie di parenti, la normativa detta condizioni specifiche affinchè possa effettuarsi il ricongiungimento. Si tratta dei figli che hanno raggiunto la maggiore età ed i genitori.
Caratteristiche del genitore che si può ricongiungere
Il genitore, per poter essere ricongiunto allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, deve trovarsi in particolari condizioni. La ratio della disposizione, in conformità con l’obbligo dei figli di sostenere i genitori in stato di bisogno (articolo 433 del codice civile), prevede infatti che questi, per poter essere ricongiunti non devono essere in grado di sostenersi autonomamente nel loro Paese di origine.
L’articolo 29 prevede infatti che il ricongiungimento è possibile per i “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”
I genitori che possono essere ricongiunti appartengono a due categorie:
– Genitori a carico del figlio che chiede il ricongiungimento, senza altri figli nel Paese di origine o di provenienza;
– Genitori con età superiore a 65 anni che, anche qualora abbiano altri figli, non siano in grado di sostenerli per gravi e documentati motivi di salute.
Se i genitori si trovano nelle condizioni previste dalla normativa, vi sono poi altri requisiti da prendere in considerazione.
Requisiti di reddito
In particolare il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il 2012, l’importo annuo dell’assegno sociale è pari a € 5.577,00 quindi, per ricongiungere un familiare occorre un reddito minimo pari ad € 8.365,50.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Requisiti di alloggio
Oltre ai requisiti di reddito è poi necessario disporre di un alloggio adeguato per il familiare da ricongiungere. La disponibilità dell’alloggio deve essere provata mediante la copia del contratto di locazione/comodato/proprietà.
Nel caso di ricongiungimento di un genitore, occorre il certificato attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
I certificati di parentela
Per poter effettuare il ricongiungimento, sarà naturalmente necessario dimostrare il legame di parentela con il genitore. La certificazione attestante il rapporto di parentela, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, da parte del familiare per il quale è richiesto il nulla osta, all’Autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Assicurazione sanitaria per i genitori ultra 65 anni
Per il ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni è richiesta una assicurazione sanitaria, o altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi sanitari. In alternativa è possibile l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, pagando un contributo forfettario stabilito dai Ministeri competenti. E’ bene precisare che attualmente tale contributo forfettario non è stato ancora indicato, ma alcune Regioni hanno provveduto, nelle more dell’emanazione del decreto, a stabilire un contributo per l’iscrizione volontaria.
La procedura
La domanda di nulla osta va inoltrata telematicamente, accedendo al sito del Ministero dell’interno (www.interno.it). Tutte le ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito del Ministero alla sezione “immigrazione”.
Avv. Andrea De Rossi