Buongiorno sono una cittadina ucraina, lavoro e ho un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Mio fratello è nel nostro Paese, vorrei farlo venire in Italia. Posso presentare domanda per ricongiungimento familiare?
Roma 4 maggio 2010- Purtroppo devo dirti che non puoi ricorrere al ricongiungimento familiare, infatti, la legge italiana non consente di attuare il ricongiungimento familiare tra fratelli e sorelle.
La legge all’art 29 del testo unico stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento solo per determinati familiari ossia con : il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; e i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Come puoi vedere la legge è molto rigida al riguardo ha, infatti, stabilito in maniera rigida le categorie con le quali il cittadino straniero può attuare il ricongiungimento.Come consiglio posso dirti che tuo fratello potrebbe venire in Italia con un visto per turismo , in questo modo potrebbe soggiornare in Italia temporaneamente e cercare lavoro.
Naturalmente dovrà poi ritornare nel suo Paese e aspettare che l’eventuale datore di lavoro presenti la domanda per il rilascio del nulla osta al lavoro nel momento in cui uscirà il decreto flussi per lavoratori subordinati.
Ti faccio presente che se invece tuo fratello ha già un contatto con qualche datore di lavoro , potrebbe ricorrere al decreto flussi relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali (D.P.C.M. del 1° aprile 2010).
Il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro stagionale , la domanda può essere presentata fino al 31 12 2010.Per lavoro stagionale si intende solo lavoro in agricoltura e turistico alberghiero e la durata è limitata, infatti il permesso può avere una durata da un minimo di 20 giorni fino ad un massimo di sei mesi, alla scadenza tuo fratello dovrà ritornare nel suo
Avv. Mariangela Lioy