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Ricongiungimenti. Quali familiari possono venire?

Salve sono un cittadino moldavo, ho il permesso di soggiorno e vorrei fare il ricongiungimento. Quali parenti posso portare in Italia?

21 maggio 2009 – Il ricongiungimento familiare può essere richiesto solo per determinati familiari espressamente elencati dalla legge all’art. 29 del Testo Unico Immigrazione come modificato dal decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, in vigore dal 5 novembre 2008.

In particolare la legge prevede che, il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

– coniuge maggiorenne, non legalmente separato;

– figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;   

– figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

– genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Requisiti

I requisiti richiesti dalla legge sono:

–    idoneità dell’alloggio, che può essere dimostrata con:

1)    il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia l’Ufficio tecnico del Comune dove è situato l’immobile (attesta il numero di persone che possono vivere in un alloggio sulla base dei parametri minimi previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali in materia di edilizia residenziale pubblica);

2)    attraverso il Parere igienico sanitario che rilascia l’Ufficio Igiene Pubblica dell’ASL (Azienda sanitaria locale) competente per territorio (attesta che l’immobile è fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria stabiliti dal Ministero della Sanità e accertati dall’ASL di appartenenza).

Questi documenti possono essere richiesti, al Comune o all’ASL, dal proprietario, affittuario o da chi detiene gratuitamente l’immobile (es. ospite); in quest’ultimo caso è necessario allegare la dichiarazione di ospitalità del titolare dell’immobile con fotocopia del suo documento di identità.

Nel caso in cui si chiede il ricongiungimento familiare a favore di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. In questi casi, cioè, ai fini dell’idoneità dell’alloggio non si tiene conto del figlio minore.

reddito minimo sufficiente, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (Euro 5.317,65), aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale (2.658,82),  per ogni familiare da ricongiungere.

Queste regole non valgono:
1) nel caso in cui il ricongiungimento riguarda due o più figli di età inferiore agli anni quattordici.
2) nel caso in cui il ricongiungimento per due o più familiari viene richiesto dai titolari dello status di protezione sussidiaria.In questi casi è sempre richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (10.635,30 euro)

Ai fini della determinazione del reddito, la legge prevede la possibilità di cumulare il proprio reddito con quello dei familiari conviventi.

Assicurazione sanitaria per genitori ultrasessantacinquenni
Chi chiede il ricongiungimento per il genitore ultrasessantacinquenne, deve dimostrare il possesso di un’assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale.

In alternativa può iscriverlo volontariamente al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo, il cui importo dovrà essere stabilito con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Attenzione         

Poiché tale decreto non è stato ancora attuato e considerata l’urgenza segnalata dai vari Sportelli unici circa la necessità di esaminare le istanze presentate, allo stato attuale è possibile stipulare solo l’assicurazione sanitaria privata.

Modalità richiesta
Chi possiede i requisiti di legge suindicati può fare richiesta di ricongiungimento familiare inoltrandola allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, tramite la procedura informatizzata del sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it). 

Il modulo da utilizzare è il Modello S, che contiene anche le istruzioni con le indicazioni dettagliate dei documenti relativi al reddito e all’alloggio. Lo Sportello unico competente, ricevuta la domanda, provvederà a convocare il richiedente per l’esibizione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

Rosanna Caggiano

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