3 maggio 2013 – Ai familiari non comunitari dei cittadini italiani o comunitari si applica il d.lgs. n. 30/2007 in materia di circolazione e soggiorno, che richiama la direttiva 2004/38/CE. In base alla normativa citata, al familiare del cittadino comunitario non si applica la procedura del “nulla osta al ricongiungimento familiare” davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione, bensì la procedura per il visto per familiare al seguito presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza del familiare non comunitario.
I familiari che hanno diritto alla ricongiungimento familiare con il cittadino comunitario sono il coniuge o il partner che hanno un contratto registrato sulla base della legislazione di uno Stato membro che riconosce le c.d. “coppie di fatto”, equiparando tale e al vincolo matrimoniale; i figli propri o del coniuge (o partner) di età inferiore a 21 anni così come i genitori propri o del coniuge (o partner) a patto che, in entrambi i casi, i familiari risultino a carico. Con il concetto “a carico” si intende che il cittadino italiano o comunitario si impegna con lo Stato ospitante a provvedere al mantenimento economico garantendone anche l’alloggio, senza così gravare sulle spese dello Stato.
Per entrare nel territorio italiano, il familiare straniero deve essere in possesso di un valido documento di viaggio e se si tratta di un cittadino non comunitario deve munirsi di un visto valido per l’ingresso laddove sia richiesto.
Nella fattispecie, i cittadini moldavi sono soggetti alla richiesta di un visto per entrare nel paese. In questo caso bisogna richiedere un visto di “familiare al seguito”. Per la richiesta, al Consolato italiano bisogna presentare il modulo compilato insieme a una fotografia recente allegando la dichiarazione resa dal cittadino comunitario nella quale richiede la presenza in Italia del familiare e attesta che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge (alloggio idoneo, reddito adeguato). Inoltre, bisogna presentare, in originale e fotocopia, i certificati che dimostrano la parentela.
- Certificato di matrimonio: se il matrimonio è stato celebrato in Italia, sarà sufficiente presentare un certificato rilasciato dal Comune da non più di 6 mesi. Se invece il matrimonio è stato celebrato all’estero, per essere valido il certificato deve essere apostillato o legalizzato, tradotto in italiano e la traduzione deve essere legalizzata presso il Consolato italiano nel paese di origine.
- Certificato di nascita del figlio: funziona come nel caso di matrimonio. Se la nascita è avvenuta all’estero, il documento deve essere sempre apostillato o legalizzato, tradotto in italiano e la traduzione legalizzata dal Consolato italiano. Se la nascita è avvenuta in Italia, basta l’estratto di nascita rilasciato dal comune nel quale si verifica chi sono i genitori dell’interessato.
Quando i figli che si ricongiungono sono minorenni e si trovano all’estero, l’altro genitore (se presente) dovrà dare il consenso all’espatrio del minore a tempo indeterminato e per motivi familiari. Anche questo documento dovrà essere apostillato o legalizzato, tradotto in italiano e legalizzato come nel caso dei certificati di matrimonio e/o nascita.
Nel caso di ricongiungimento dei genitori del coniuge, oltre al certificato di matrimonio, serve il certificato di nascita del coniuge straniero nel quale risulta che effettivamente sono i genitori. Si ricorda che quando i certificati sono emessi all’estero vanno sempre apostillati o legalizzati, tradotti in italiano e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha emesso il documento.
Una volta entrati in Italia, i familiari al seguito possono richiedere la carta di soggiorno per coesione con cittadino italiano presso la Questura della città di dimora. Alla richiesta bisogna allegare una marca da bollo di €16,00 più tutta la documentazione che si è presentata per il visto in originale e fotocopia. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino comunitario ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio. Dopo il rilascio è possibile assentarsi dal territorio italiano per un massimo di 6 mesi senza che ciò implichi la revoca del titolo di soggiorno, e nei casi di assenza a causa di cause maggiori il massimo previsto è di 12 mesi consecutive ma la assenza dovrà essere motivata e giustificata per non incorrere nella revoca del soggiorno.
Dopo il periodo di 5 anni, lo straniero ha maturato il diritto di soggiorno permanente nel territorio italiano e potrà, quindi, chiedere il rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato.
D.ssa Maria Elena Arguello