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Ricongiungimento familiare. Posso chiederlo anche se vivremo in case diverse?

Buongiorno, faccio la badante e vivo a casa della persona che assisto. Vorrei far arrivare in Italia mio marito e mio figlio, ma non potendoli ospitare dove vivo ho pensato di affittare un appartamento per loro. È possibile o questo può creare problemi per il ricongingimento?

3 giugno 2014 – Ai fini del ricongiungimento familiare, la sistemazione alloggiativa deve risultare conforme ai requisiti igienico-sanitari, fatto che viene dimostrato dal certificato di idoneità alloggiativa. Inoltre, la circolare 1575/2008 del Ministero dell’Interno ha specificato che se il richiedente indica un alloggio diverso dal suo, il requisito in merito potrà essere considerato soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intende trasferirsi in esso all’arrivo dei familiari richiesti, sia nel caso in cui il richiedente assicuri agli stessi una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria.

L’altro requisito fondamentale è il reddito che deve provenire da fonti lecite e non può essere inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale per l’anno in cui si presenta la richiesta (per il 2014 è stato fissato il valore di € 5818,93 euro) aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Se si ricongiunge con due persone, il reddito deve essere pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale (vedi tabella). Per i collaboratori domestici la documentazione da presentare, a dimostrazione del reddito, è la fotocopia dei bollettini dei contributi pagati all’Inps e della denuncia del rapporto di lavoro, oltre all’attestazione di servizio (dichiarazione del datore di lavoro che certifica che il rapporto di lavoro è ancora in essere).

La procedura per la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare si fa online attraverso il link del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp al quale bisogna registrarsi e seguire la procedura indicata. Il modello da richiedere è il modello S.

Si ricorda più in generale che può richiedere il ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 286/98, il cittadino non comunitario in possesso di un valido titolo di soggiorno (carta o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, religiosi o per motivi familiari, di durata non inferiore a un anno) può richiedere il nulla osta al ricongiungimento per il proprio nucleo familiare.

D.ssa Maria Elena Arguello

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