08 luglio 2014 – La dicitura “perm. unico lavoro” viene inserita dal 6 aprile 2014 in alcuni permessi di soggiorno, di durata annuale oppure biennale, che consentono l’attività lavorativa (come nel caso del permesso di soggiorno per motivi familiari) ma non è valido per lavorare in altri Paesi UE perché non è un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno).
Questo permesso di soggiorno, come specificato nella Direttiva 2011/98/UE, consente di entrare, uscire e soggiornare nello Paese che lo ha rilasciato, di circolare liberamente all’interno del territorio nazionale così come recarsi temporaneamente negli altri Stati UE per brevi soggiorni (massimo 90 giorni ogni 6 mesi).
Si tratta di un documento di soggiorno unico per vivere e lavorare nello Stato UE che lo rilascia. Questa dicitura, infatti, viene inserita ai sensi D.Lgs. n. 40/2014, che prevede che lo straniero titolare di questo documento di soggiorno sia informato dei diritti conferitegli dal permesso stesso. Le informazioni, infatti, devono essere fornite al momento della stipula dell’accordo d’integrazione. Inoltre, questa dicitura facilita al datore di lavoro per capire se può o meno procedere all’assunzione dello straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi e non solo per lavoro.
In alcuni tipi di permesso di soggiorno, con i quali è possibile lavorare, non verrà aggiunta comunque questa dicitura. Nel dettaglio:
- Nel documento di soggiorno rilasciato ai familiari dei cittadini UE,
- Nel permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno),
- Nella carta blu UE (rilasciata ai lavoratori altamente qualificata che entrano in Italia al di fuori del decreto flussi),
- Nel permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
- Nel permesso di soggiorno per lavoro autonomo,
- Nel permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i e r (lavoratori distaccati e/o altamente qualificata che entrano in Italia al di fuori del decreto flussi),
- Nel permesso di soggiorno per studio o formazione (consente l’attività lavorativa per un massimi di 1044 ore all’anno)
- Nel documento di soggiorno rilasciato agli stranieri che soggiornano in Italia a titolo di protezione internazionale (motivi umanitari, status di rifugiato e protezione sussidiaria)
D.ssa Maria Elena Arguello