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Sono clandestino, se mi sposo avrò un permesso?

Salve, sono un cittadino egiziano, in Italia irregolarmente. Ho conosciuto una ragazza italiana, se la sposo posso avere un permesso di soggiorno? In attesa delle nozze mi possono mandare via?

28 aprile 2009 – La legge in vigore prevede la possibilità per il cittadino extraue di contrarre matrimonio in Italia, anche se privo di permesso di soggiorno. Attualmente, quindi, il cittadino straniero può sposarsi in Italia anche se non è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, salvo non vi siano impedimenti di legge previsti anche per i cittadini italiani (es. parentela tra i coniugi).

Attenzione: il “ddl sicurezza” all’esame della Camera contiene una norma che, se entrasse in vigore, comporterebbe l’obbligo, per il cittadino extraue che vuole contrarre matrimonio in Italia, di esibire il permesso di soggiorno. Attualmente però si tratta solo di una proposta senza alcun valore di legge.

Adempimenti
Ai fini del matrimonio è necessario richiedere preliminarmente il “nulla osta alle nozze” cioè un certificato che attesta l’assenza di impedimenti alle nozze (legati ad es. ad un precedente matrimonio) che viene  rilasciato solo quando il richiedente è celibe o legalmente divorziato.
Il futuro sposo, quindi, deve recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Paese di origine presente in Italia e richiedere tale nulla osta, munito di un documento di identità in corso di validità.
Il nulla osta alle nozze dovrà poi essere legalizzato presso l’Ufficio Legalizzazioni della Prefettura competente.

Successivamente i futuri sposi potranno recarsi al Comune per richiedere le pubblicazioni del matrimonio e seguire l’iter normale fino alla celebrazione del matrimonio.

Attenzione: In attesa del matrimonio il cittadino straniero non è autorizzato a soggiornare regolarmente in Italia né può ottenere un permesso di soggiorno legato al futuro matrimonio, ma  è soggetto come tutti i clandestini, all’espulsione.

Matrimonio e divieto espulsione
In seguito alle nozze il cittadino extraue, anche se irregolare in Italia o colpito da decreto di espulsione, non può essere più espulso se dimostra, direttamente in Questura, la parentela e la convivenza con il cittadino italiano. Tale divieto è espressamente disciplinato dalla normativa italiana sull’immigrazione, che prevede, altresì, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari per il familiare straniero convivente con il coniuge italiano (art. 19 comma 2 lettera c del Testo Unico Immigrazione e art. 28 DPR 394/99).

Richiesta permesso soggiorno

Competente al primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 19 del Testo unico è esclusivamente la Questura, mentre il rinnovo di tale permesso va fatto tramite il kit postale reperibile presso gli uffici delle Poste abilitati al servizio.
Solo dopo la celebrazione del matrimonio, quindi, il cittadino extraue può recarsi personalmente in Questura – ufficio Immigrazione –  con i seguenti documenti:
–  documento di identità in corso di validità;
–  certificato di matrimonio; 
–  marca da bollo da Euro 14, 62;
–  4 foto formato tessera;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del coniuge italiano circa la dimora abituale e dichiarazione di presa a carico  (dichiarazione con la quale il cittadino italiano si impegna a provvedere al mantenimento del familiare straniero);
–  copia del documento di identità e certificato di residenza del coniuge italiano;

N.B.
La Questura ha competenza esclusiva per il rilascio di tale permesso perché, in seguito alla richiesta, deve effettuare gli accertamenti presso il domicilio indicato per verificare (oltre alla parentela) l’effettiva convivenza tra i coniugi.

In seguito alla richiesta, quindi, il familiare extraue deve essere reperibile presso l’abitazione del coniuge italiano perché la Questura farà dei sopralluoghi a sorpresa.
Se in seguito ai controlli, la Questura accerta che i coniugi non vivono insieme, negherà il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. 
La convivenza, infatti, è un presupposto necessario ai fini dell’applicazione del divieto  di espulsione ai sensi dell’art. 19 T.U. Immigrazione.

Il coniuge straniero ha diritto, poi, al rilascio della “Carta di soggiorno per  familiare di un cittadino dell’Unione”  ai sensi del decreto Lgs. 30 del 2007 e in presenza dei requisiti di legge, potrà fare richiesta di cittadinanza italiana.

Rosanna Caggiano

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