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Sono in Italia per turismo. Posso lavorare?

Salve, sono venuto in Italia con un visto per turismo. Ho trovato un datore di lavoro disposto ad assumermi come operaio. Posso rimanere a lavorare in Italia. 25 giugno 2009 – I cittadini extracomunitari che vengono in Italia per motivi turistici e dichiarano la loro presenza sul territorio nazionale sono autorizzati a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale per la durata prevista dal visto o comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

La legge n. 68 del 2007 ha abolito i permessi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), pertanto, il turista extraue non deve più richiedere il permesso di soggiorno per turismo ma deve dichiarare la sua presenza sul territorio nazionale, con le seguenti modalità:

–  se proviene da un Paese extraue,  al momento del suo ingresso in Italia deve presentarsi ai valichi di frontiera per farsi apporre sul passaporto il Timbro Uniforme Schengen;

– se proviene da un Paese Schengen (Francia, Spagna, Germania, ecc.), entro 8 giorni dal suo ingresso sul territorio nazionale, deve presentarsi al Questore della provincia in cui si trova per compilare l’apposito modulo, del quale gli verrà rilasciata una copia.

Durante il soggiorno in Italia il turista extraue non può svolgere nessuna attività lavorativa poiché la legge ne impone il divieto né è prevista la possibilità di convertire il soggiorno da motivi di turismo a motivi di lavoro.

Non tutti i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extraue consentono di lavorare; tra le tipologie previste, che abilitano all’attività lavorativa, sono esclusi i permessi di soggiorno di breve durata (es. visite, affari, turismo, gara sportiva).

Attenzione:la legge prevede delle sanzioni penali (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) a carico del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore extraue sprovvisto di permesso di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno che non consente di lavorare (è proprio il caso della dichiarazione di presenza che ha sostituito il permesso di soggiorno per turismo).

Alla scadenza del periodo autorizzato il cittadino straniero dovrà fare regolare rientro nel suo Paese di origine non potendo trattenersi oltre la durata del visto o per un periodo superiore a 90 giorni. La dichiarazione di presenza, formalità obbligatoria per tutti i cittadini extraue che fanno ingresso in Italia per breve periodo (anche per quelli esentati dal visto), autorizza il soggiorno legale fino a 3 mesi; il cittadino straniero che rimane in Italia oltre tale periodo rischia di essere espulso, salvo nel caso in cui dimostri che il mancato rientro in patria sia dipeso da gravi motivi di salute.

Il datore di lavoro, quindi, non potrà assumere il turista extraue, ma qualora fosse intenzionato a regolarizzarlo, dovrà attendere l’emanazione del decreto flussi e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quando sarà possibile presentare domanda, dovrà inviare, tramite il sistema informatizzato del Ministero dell’Interno, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato a favore cittadino extraue.

Rosanna Caggiano

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