10 ottobre 2014 – Il decreto di espulsione prevede che lo straniero non può rientrare in Italia per un periodo che va tre anni e cinque anni. Nel caso in cui l’interessato sia considerato una persona socialmente pericolosa, il divieto può essere superiore a cinque anni. Sul decreto di espulsione è già stabilito il periodo di allontanamento che lo straniero deve rispettare prima di poter rientrare in Italia.
La data da cui effettivamente inizia a decorrere il periodo di espulsione è la stessa in cui lo straniero lascia il territorio nazionale. Quindi, il periodo di allontanamento si conta dalla data del timbro di uscita emesso sul passaporto o sul documento di viaggio.
Una volta decorso il periodo dell’espulsione, lo straniero può rientrare nel territorio nazionale se dimostra di essersi effettivamente allontanato dall’Italia. La documentazione che dimostra l’allontanamento è il passaporto sul quale è stato apposto il timbro di uscita. È possibile dimostrare anche con altra documentazione che lo straniero ha effettivamente abbandonato il territorio italiano e ha soggiornato nel Paese di origine o di residenza, come ad esempio certificati medici emessi dalle autorità sanitarie, certificati di studio, ecc.
Tale documentazione deve essere presentata, insieme alla richiesta di riammissione, all’Ambasciata o Consolato italiano presente nel Paese di appartenenza o residenza. Le autorità consolari verificano l’identità del richiedente e inoltrano la domanda al Ministero dell’Interno. Il Ministero, una volta che riceve tutta la documentazione, valuta e verifica la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia.
Una volta che tutte le verifiche dimostrano che il soggetto ha rispettato il periodo di allontanamento e non rappresenta un eventuale pericolo per il tessuto sociale, il Ministero aggiorna l’archivio della Polizia e quello Schengen togliendo la segnalazione di divieto di reingresso dello straniero interessato. Una volta che il nominativo dell’interessato risulta cancellato dal sistema, l’Ambasciata o Consolato comunicano all’interessato che può rientrare nel territorio italiano.
Lo straniero che rientra in Italia senza l’autorizzazione del Ministero dell’Interno può essere recluso da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
D.ssa Maria Elena Arguello