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Sono un cittadino Ue, mia moglie è extracomunitaria. Posso portarla in Italia?

Buongiorno, sono un cittadino romeno sposato con una cittadina moldava. Lavoro in Italia e vorrei farmi raggiungere da mia moglie. È possibile? Che procedura devo seguire?

Roma – 6 luglio 2012 – La normativa che regola l’ingresso ed il soggiorno dei familiari, cittadini extracomunitari, del cittadino UE è disciplinata dal d.lgs. 30 del 2007.

I familiari del cittadino UE che si possono ricongiungere

Secondo il dettato normativo i familiari del cittadino UE a cui è riconosciuto il diritto di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare in Italia, sono i seguenti:

a) il coniuge;
b) i figli, propri o del coniuge, di età inferiore a 21 anni o a carico;
c) gli ascendenti in linea retta, a carico, proprio o del coniuge (genitori, nonni, bisnonni);
d) il partner con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile, certificata dallo Stato di appartenenza del cittadino UE (sulla possibilità di ricongiungersi con il partner si segnala il Decreto del 13.02.2012 del Tribunale ordinario di Reggio Emilia – I° Sez. Civile –);
e) ogni altro familiare che nel Paese di provenienza sia convivente o a carico del cittadino Ue o che necessiti di essere assistito da quest’ultimo per gravi motivi di salute.

La qualità di familiare deve essere attestata dagli appositi certificati (di nascita, di matrimonio, ecc.) rilasciati dalle Autorità competenti e, qualora siano prodotti nel Paese di origine, dovranno essere tradotti e legalizzati presso la Rappresentanza diplomatica italiana.
Se richiesti presso la Rappresentanza diplomatica dello straniero in Italia, qualora lo straniero sia già presente in Italia, dovranno essere tradotti e legalizzati presso la Prefettura.

In particolare, per quanto riguarda i familiari considerati dalla lettera e) questi, per poter soggiornare in Italia o comunque per poter esser ricongiunti, devono essere in possesso di un documento rilasciato dall’Autorità competente del Paese di origine che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione.

Il visto di ingresso
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso, a meno che il loro Paese non abbia accordi con l’Italia che prevedano l’esenzione dal visto. Qualora siano già in possesso della carta di soggiorno “per familiari del cittadino comunitario”, in corso di validità, sono esonerati dall’obbligo.

Il visto da richiedere è il visto “per familiare al seguito con familiare cittadino U.E.”.
Con la richiesta del visto si dovrà presentare un documento di viaggio con scadenza non superiore ai tre mesi; una dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo, corredata da documento di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge; gli atti di stato civile od idonea documentazione amministrativa che attesti il legame di parentela.
Ricordiamo che dal 26 giugno 2012 i minori potranno viaggiare in Europa solo con un documento di viaggio individuale.

La circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2007, ha previsto che i familiari che non rientrino nelle categorie indicate dai punti a), b) e c) possano richiedere il visto per residenza elettiva.

I visti sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

Maggiori informazioni sul rilascio del visto possono essere richieste presso la Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di origine.

In Italia

La normativa prevede che per i soggiorni in Italia superiori a tre mesi, si deve richiedere presso gli Uffici della Questura la Carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. e procedere all’iscrizione anagrafica presso gli Uffici del Comune.
La richiesta d’iscrizione anagrafica al Comune può essere presentata anche prima dell’ottenimento del titolo di soggiorno. La procedura di iscrizione verrà, però, ultimata solo dopo il rilascio.
E’ opportuno segnalare però che, all’ingresso in Italia, il cittadino comunitario e i suoi familiari devono presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale. Se non presentano tale dichiarazione, si presume che il loro soggiorno si sia protratto oltre 3 mesi.

Per la richiesta della carta di soggiorno occorre presentare:
–    Il passaporto o documento equivalente valido;
–    Il documento che attesta la qualità di parente rilasciato dalla propria Autorità competente e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione.
–    L’attestato di richiesta di iscrizione anagrafica;
–    Fotografia in 4 esemplari.

I familiari entrati in Italia con visto per residenza elettiva dovranno richiedere il relativo permesso di soggiorno.

Per la richiesta di iscrizione anagrafica, che viene effettuata presso gli Uffici del Comune di residenza, ed a seguito della quale viene rilasciata una attestazione contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta, occorre presentare:

–    Il passaporto o documento equivalente valido;
–    Il documento che attesta la qualità di parente rilasciato dalla propria Autorità competente e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione;
–    La documentazione concernente la copertura sanitaria, come ad esempio una polizza assicurativa della durata non inferiore ad un anno o di altro titolo idoneo, comunque denominato, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
–     La disponibilità di risorse sufficienti per sè ed i propri familiari, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sull’immigrazione in materia di ricongiungimento familiare.
Il cittadino dell’Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche mediante un’autocertificazione.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso i Comuni di residenza o presso gli Uffici immigrazione delle Questure.

Avv. Andrea De Rossi

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