Non ho il permesso di soggiorno e ho fornito un nome falso alla polizia. Mi hanno dato il foglio di via. Potrebbe crearmi problemi in futuro?
07 luglio 2015 – Fare false dichiarazione sulla identità o sulla qualità personali proprie o di altri ad un pubblico ufficiale o a una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è un reato ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
In particolare, l’articolo prima menzionato prevede che l’interrogazione sull’identità può essere verbale oppure scritta, cioè mediante la compilazione di moduli o questionari predisposti dall’ufficio pubblico al quale appartiene il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio. La situazione diventa più grave se, oltre le generalità false, il cittadino extracomunitario fornisce anche documentazione falsa (ad esempio un il passaporto) al momento dell’identificazione.
Dal momento che il Testo Unico per l’Immigrazione non consente il soggiorno in Italia agli stranieri che non siano muniti di un valido documento che lo autorizzi, viene emesso un provvedimento di allontanamento del cittadino extracomunitario. La procedura prevede anche che l’interessato venga sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Ciò vuol dire che al di là del nominativo, nel database delle autorità vengono conservate anche le impronte dello straniero.
Che cosa succede se il cittadino espulso con un nominativo falso riesce poi ad avere un valido nulla osta al lavoro e quindi ad arrivare in Italia regolarmente con i flussi d’ingresso?
Nel caso in cui il cittadino in questione riesca ad avere un valido nulla osta al lavoro, regolarmente emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, con il vero nome, ed entri regolarmente a seguito del visto emesso per lavoro, il vero problema si presenta nella fase del rilascio del permesso di soggiorno.
In questo caso, il problema deriva dal fatto che il nulla osta al lavoro è stato rilasciato sulla base di condizioni “false”. Premesso che il datore di lavoro non rischia nulla, il cittadino extracomunitario ha realizzato così un vero e proprio reato, perché ha dichiarato il falso a pubblico ufficiale incorrendo nel reato di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri Infatti, nella procedura di rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, la Questura non avrebbe dato parere positivo all’ingresso dello straniero espulso (se il cittadino extracomunitario avesse fornito le reali generalità) per cui il cittadino straniero non avrebbe mai ottenuto il visto di ingresso.
La Questura, quando constaterà la pregressa espulsione, oltre a procedere per i reati penali summenzionati, probabilmente emetterà un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, infine, si aprirà un procedimento penale a carico del cittadino extracomunitario al quale potrà seguire una sentenza di condanna o di assoluzione.
Avv. Mascia Salvatore
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