I cittadini extracomunitari possono iscriversi all’albo nel caso abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e aver superato l’esame di Stato. Se, invece, il titolo di avvocato è stato conseguito in uno Stato UE, il consiglio, esaminerà la domanda caso per caso, verificando gli specifici visti e permessi di soggiorno in quello Stato ai sensi della normativa in materia (direttiva 98/5/CE).
È possibile, anche, che lo straniero sia in possesso di un titolo abilitante conseguito in un Paese non UE. In quel caso, se l’interessato è regolarmente soggiornate nel territorio italiano, può richiedere il riconoscimento del titolo al Ministero di Giustizia e fare la prova attitudinale presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale rilascerà un certificato di attestazione di superamento. Con la documentazione di riconoscimento del titolo da parte del Ministero di Giustizia e la certificazione del CNF, lo straniero extraUE potrà richiedere l’iscrizione all’albo professionale solo nei limite delle quote per lavoro autonomo definite dal d.lgs. 286/98, pubblicate in seguito a un decreto emesso dal governo, nel quale vengono stabilite le categorie di lavoro autonomo ammesse.
D.ssa Maria Elena Arguello