16 gennaio 2015 – In base alla direttiva n ° 17272/7 del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008 il cittadino extraUE che è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, può rinnovarlo, al compimento dei 18 anni, sempre per motivi familiari, a patto che uno dei genitori soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare. La durata del titolo di soggiorno sarà uguale a quello del genitore, perchè il permesso per motivi familiari rilasciato al figlio, è legato a quello del genitore.
Questa direttiva è rivolta a tutti coloro che non riescono a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 32 del d.lgs. 286/98 in merito al rinnovo del soggiorno per motivi di lavoro di studio, lavoro o attesa occupazione.
Non sempre i giovani, al compimento del diciottesimo anno di età, hanno chiaro cosa fare del loro futuro. Continuare a studiare o cercare un lavoro può essere un dilemma. Ciò può determinare una dipendenza economica del giovane verso i genitori e porlo quindi a loro carico. Con questa direttiva si riconosce la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno ai ragazzi extracomunitari che abbiano interrotto gli studi, oppure non abbiano potuto proseguirli ed allo stesso tempo si ritrovano senza lavoro, ma che hanno la possibilità di rimanere a carico dei genitori.
D.ssa Maria Elena Arguello