06 marzo 2015 – Soltanto in alcuni casi specifici è possibile richiedere il rimborso del pagamento effettuato per il rilascio oppure per il rinnovo del documento di soggiorno. Nel caso in cui il tipo di permesso di soggiorno richiesto non viene rilasciato perché il richiedente non è in possesso di tutti i requisiti previsti, non è possibile richiedere il rimborso del contributo versato.
La Pubblica Amministrazione, con la circolare n. 2665/2012, ha fornito dei chiarimenti in merito al possibilità o meno di rimborsare l’importo pagato per la richiesta del permesso di soggiorno.
Innanzitutto bisogna precisare che il pagamento che si effettua in un’unica soluzione, al momento in cui il richiedente presenta l’istanza nell’ufficio postale, mediante il bollettino predisposto all’interno del kit, corrisponde a 2 voci distinte:
- € 27.50 sono il costo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico, cioè della tessera vera e propria che costituisce il documento di soggiorno
- L’importo restante, che varia in base ai casi specificati sotto, è il contributo a carico dello straniero in relazione ad un servizio reso dall’Amministrazione. L’importo del contributo varia in base alla durata del permesso di soggiorno, per cui:
- € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Ci sono anche dei casi in cui il versamento del contributo non è richiesto, cioè non bisogna sommare all’importo di € 27.50 il contributo che va da 80 a 200 euro:
- Cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
- Figli minorenni che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
- Cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori,
- Cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, anche nel caso in cui richiedano il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (c.d. carta di soggiorno)
- Cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Nel caso in cui il richiedente abbia effettuato il pagamento del contributo, anche se non era dovuto, può presentare la domanda di rimborso consegnando alla Questura, a mano o per posta raccomandata, la seguente documentazione:
- Domanda di rimborso in bollo da € 16,00 compilata e sottoscritta dall’interessato;
- Originale della lettera di “nulla osta al rimborso” che l’utente ha ricevuto dall’Ufficio Immigrazione al momento del rilascio del permesso di soggiorno;
- Originale del bollettino di conto corrente postale che attesti il versamento della somma per cui si chiede il rimborso.
- Copia del codice fiscale dell’interessato
Si ribadisce, infine, che nel caso in cui il permesso di soggiorno richiesto non viene rilasciato per cause imputabili al richiedente, non è possibile richiedere il rimborso del contributo versato (cioè della tassa che va dagli 80 ai 200 euro), in quanto l’importo è dovuto all’attività di istruttoria della pratica. È possibile, però, chiedere il rimborso del costo del documento elettronico, cioè dell’importo pari a € 27,50, se non viene rilasciato nessun titolo di soggiorno. In quel caso, il richiedente deve inviare la richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze (non alla Questura).
D.ssa Maria Elena Arguello
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Pinagbayaran sa permit to stay, kailan pwedeng humingi ng refund? (Akoaypilipino.eu)
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