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Torno nel mio Paese. Quanto posso starci senza perdere il permesso di soggiorno?

Sono un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e devo recarmi nel mio Paese. Quanto posso starci senza perdere il permesso di soggiorno?

17 marzo 2015 – I cittadini extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, possono lasciare temporaneamente il territorio italiano, cosi come i titolari di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale sono infatti consentite dalla legge ma entro dei limiti di durata massima che sono differenti a seconda del tipo di titolo di soggiorno che il cittadino extraUe possiede. Se si superano tali limiti si possono avere problemi in fase di rinnovo e/o aggiornamento del titolo di soggiorno posseduto.

Il titolare di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo può  assentarsi dal territorio UE per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Qualora risulti che è stato assente per un periodo maggiore, per legge può essergli revocato il permesso di soggiorno Ce (art.9 comma 7 lett. d) D. lgs. 286/98).

Chi possiede un permesso di soggiorno di lunga durata (lavoro, motivi familiari, studio, ecc. ecc.).
può assentarsi, invece, per un periodo minore.

Se il suo permesso ha una durata annuale, non può superare sei mesi continuativi. Se, diversamente, ha un permesso con durata almeno biennale, il tempo massimo di allontanamento dal territorio italiano è pari alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, quindi un anno (art.13 comma 4 DPR 394/99).

Solo se il cittadino extracomunitario è stato "costretto" a rimanere all'estero oltre il periodo stabilito dalla legge, per gravi motivi comprovati, come ad esempio ricoveri in ospedali o cure riabilitative, o per adempiere agli obblighi militari, ha comunque il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Sarà importante, in ogni caso, conservare tutti i documenti che dimostrino le ragioni del soggiorno all'estero ed eventualmente farli tradurre e legalizzare/apostillare nei Consolati italiani.

Se il permesso di soggiorno scade quando il cittadino straniero si trova all'estero, è possibile rientrare in Italia richiedendo  il visto di reingresso presso il Consolato italiano del Paese estero. Attenzione però: il  permesso di soggiorno non deve essere scaduto da oltre 60 giorni. Solo per gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado può richiedere il visto di reingresso fino a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.

Per la domanda del visto occorrerà presentare il permesso di soggiorno scaduto e il Consolato provvederà a verificare l’esistenza del permesso presso la Questura che lo ha rilasciato.

Il visto di reingresso può essere richiesto anche quando il cittadino extracomunitario  ha smarrito o gli è stato rubato il titolo di soggiorno, a condizione che abbia denunciato il furto o lo smarrimento presso gli uffici competenti.

Avv. Mascia Salvatore

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