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Torno nel mio Paese, quanti soldi portare con me dall’Italia?

Salve, sto per partire per un viaggio nel mio Paese d’origine. Volevo avere informazioni sulla quantità di denaro che posso portare con me e sulle eventuali sanzioni cui vado incontro se dovessi superare il limite

Roma – 3 febbraio 2012 – Il Decreto legislativo n. 195 del 2008, entrato in vigore nel 2009 in attuazione del regolamento comunitario n. CE/1889/2005, prevede all’articolo 3 che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. L’obbligo di dichiarazione non e’ soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.” Ciò vale anche per valori assimilati al denaro come ad esempio i traveller’s cheque.

Intento del provvedimento, è quello di contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno.

Effettuare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane per gli importi pari o superiori a € 10.000,00
Qualora si abbia intenzione di portare, in ingresso o in uscita dal territorio dello Stato, con se un importo pari o superiore a € 10.000,00 è necessario effettuare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane. I moduli per effettuare la dichiarazione sono disponibili sul sito della stessa Agenzia (www.agenziadogane.it) alla sezione consigli per il viaggiatore. 

La dichiarazione può essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

Il testo legislativo prevede che la dichiarazione possa anche essere trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera. Attualmente però non è prevista una procedura per effettuare la trasmissione telematica.

La sanzioni previste
Qualora non si effettui tale dichiarazione sono previste delle sanzioni. In particolare:
–    E’ previsto il sequestro da parte dell’Agenzia delle Dogane o della guardia di Finanza nel limite del quaranta per cento dell’importo in eccedenza. Il sequestro è operato per garantire il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
–    E’ prevista inoltre una sanzione pecuniaria con un minimo di € 300,00 euro fino ad un massimo del 40% dell’importo eccedente il limite fissato.

Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell’economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell’economia e delle finanze decide sull’opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’opposizione e del relativo atto di contestazione.

Se l’infrazione non è superiore a 250.000,00 euro, la violazione può essere estinta mediante il pagamento immediato di una somma (pagamento in misura ridotta) per un importo minimo di € 200,00, fino al 5% dell’importo eccedente il limite fissato. Se il pagamento è contestuale alla contestazione, non si procede al sequestro del denaro. Se invece il pagamento non è contestuale alla contestazione, il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta entro 10 giorni dalla contestazione al Ministro dell’economia e delle finanze, ed in questo caso sarà disposta la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell’avvenuto pagamento.
L’interessato può ottenere dal Ministero dell’economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione) di importo pari all’ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non e’ servito per il pagamento delle sanzioni applicate, e’ restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.

Ogni ulteriore informazione può essere consultata sul sito dell’Agenzia delle dogane (www.agenziadogane.it).

Avv. Andrea De Rossi

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