7 maggio 2012 – Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato ed alla sua scadenza, qualora lo straniero non abbia trovato un nuovo lavoro, e possa quindi richiedere un nuovo permesso di soggiorno, deve lasciare lo Stato. Ciò è previsto dalla normativa vigente ed è stato più volte affermato dai Tribunali Amministrativi Regionali.
La normativa
La possibilità di ottenere di ottenere un permesso per attesa occupazione, qualora lo straniero perda il lavoro è disciplinata dall’articolo 22 comma 11 del T.U. sull’immigrazione il quale stabilisce che “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.”.
L’articolo 37 del D.P.R. 394 del 1999, come modificato dal D.P.R. 334 del 2004 prevede che “quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità”, e che “allo scadere del permesso di soggiorno di cui al comma, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo”.
Le sentenze dei Tribunali Amministrativi
Il fatto che lo straniero debba necessariamente lasciare il territorio italiano, qualora alla scadenza del permesso per attesa occupazione non abbia trovato un nuovo lavoro, è stato affermato anche da numerose pronunce dei Tribunali amministrativi.
In particolare si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 478 del 29 gennaio 2009 nella quale è stato dichiarato legittimo il diniego del rinnovo del permesso attesa occupazione da parte dell’Amministrazione se manca il lavoro. Ad avviso del Supremo collegio “il rapporto di lavoro in essere alla data della domanda costituisce indefettibile presupposto per conseguire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e nessuna norma prevede che, a differenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quello per attesa occupazione possa essere rinnovato, perché diversamente verrebbe del tutto disattesa la disciplina vincolistica dell’immigrazione fondata sulle quote di accesso e sull’esistenza di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa.”
Si segnala inoltre la recente sentenza del TAR Trento n. 47 del 2011, nella quale i Giudici hanno affermato che “il permesso di soggiorno per attesa occupazione permette la permanenza in Italia oltre il termine fissato dall’originario permesso di soggiorno ma non è rinnovabile posto che, entro lo spirare del suo termine, deve sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato/autonomo ovvero nell’obbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello Stato.” Nel richiamare inoltre, un’ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2594 del 2007) si afferma anche che “la perdita del posto di lavoro non determina il ritiro del permesso di soggiorno già rilasciato ma innesca solo una “novazione” del titolo restandone inalterata la durata. Detta disciplina, in definitiva, “attribuisce al lavoratore “migrante” un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, e proprio con riguardo alle “garanzie relative alla sicurezza dell’occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento”, provvidenze perfettamente compatibili e positivamente stabilite … con l’unico correttivo che l’operatività del sistema agevolativo del reperimento di una nuova occupazione è limitata nel tempo, cioè soggetta ad un termine che, risultando “ragionevole” rispetto allo scopo perseguito (il reinserimento nel mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela”.
Ai sensi della normativa vigente ed alla luce delle pronunce giudiziali quindi, il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato ma, alla sua scadenza può essere solo richiesto un permesso per lavoro, qualora ne sussistano le condizioni. Qualora tali condizioni non vi siano lo straniero, fatte salve le ipotesi in cui può essere legittimamente richiesto un altro tipo di permesso, deve lasciare il territorio nazionale.