Ho un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma attualmente sono disoccupato. Devo fare alcuni accertamenti medici e voglio sapere se posso non pagare il ticket
Roma – 2 ottobre 2015 – Per usufruire di visite, analisi e cure mediche, il sistema sanitario prevede il pagamento del cosiddetto ticket. Ogni Regione stabilisce delle regole particolari ma la legge nazionale prevede dei casi di esenzione del pagamento del ticket che valgono su tutto il territorio nazionale, ma solo in presenza di determinate condizioni.
Si ha diritto all’esenzione anche per alcuni medicinali, ma, in questi casi, occorre rivolgersi direttamente alla Regione di appartenenza.
Il cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata (come quello per motivi di lavoro o familiari) gode degli stessi diritti dei cittadini italiani in presenza di alcune condizioni personali, lavorative o di reddito (Legge 537/1993 e successive modifiche e integrazioni).
Chi ha diritto all’esenzione ?
Hanno diritto ad usufruire gratuitamente delle prestazioni mediche del servizio sanitario regionale le seguenti categorie:
1) Cittadini di età inferiore a sei anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo uguale o inferiore a € 36.151,98 euro (CODICE E01);
2) Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo uguale o inferiore a € 36.151,98 euro (CODICE E01);
3) Disoccupati (iscritti nelle liste di mobilità) e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro. Se coniugati il reddito complessivo non deve essere superiore a 11.362,05 euro. In caso di figli occorre aggiungere 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)
4) titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03) o titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a quanto indicato nel punto precedente hanno diritto all’esenzione. (CODICE E04)
Si fa presente che ha diritto all’esenzione anche chi soffre di gravi patologie elencate dal Ministero della Salute in un apposito decreto. E’ possibile consultare l’elenco sul sito del Ministero della Salute.
Come si esercita il diritto all’esenzione?
Da qualche anno a questa parte stanno cambiando le procedure previste in materia di esenzione. E’ necessario verificare presso la propria Regione quale procedura bisogna seguire.
L’Agenzia delle Entrate comunica, ogni anno, alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia i dati anagrafici e reddituali dei cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Quando il medico di famiglia o il pediatra prescrive una visita o un esame, deve verificare su questo elenco se è presente il nominativo dell’assistito e l’eventuale codice di esenzione per riportarlo nella ricetta.
Se si ritiene di aver diritto all’esenzione ma il proprio nominativo non è presente nell’elenco, occorre rivolgersi all’Asl di appartenenza e, una volta presentati alcuni documenti (che variano a seconda del motivo per cui si richiede l’esenzione), farsi rilasciare l’attestato di esenzione da esibire al medico ogni volta che si richiede il rilascio di una ricetta.
Avv. Mascia Salvatore